Successione nel processo
11 Giugno 2016
La cancellazione di una società di persone nel corso del processo determina la prosecuzione del giudizio da o nei confronti dei singoli soci?
Si è posto il problema, stante il silenzio della legge sul punto, se per le società di persone valgano i medesimi principi fissati per le società di capitali per le quali l'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società . Deve ritenersi che, per le società commerciali di persone, la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Così si sono espresse le Sezioni Unite nella trilogia di sentenze: Cass. civ., sez. U., 22 febbraio 2010 n. 4060; Cass. civ., sez. U., 22 febbraio 2010 n. 4061 e Cass. civ., sez. U., 22 febbraio 2010 n. 4062). Ne discende che, anche nelle società di persone, una volta determinatasi l'estinzione della società, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, non si determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci. Dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2015 n. 25974). |