Nella liquidazione delle spese del procedimento incidentale di querela di falso si devono ricomprendere anche quelle della ctu del procedimento principale
11 Luglio 2017
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il consulente tecnico verificava la sottoscrizione della scrittura privata prodotta in giudizio e accertava che la stessa fosse riferibile all'ingiunto. Costui proponeva allora querela di falso in via incidentale, la cui trattazione veniva rimessa al Tribunale in composizione collegiale. All'esito dell'istruzione il Tribunale di prime cure accoglieva la querela e dichiarava la falsità totale del testo. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello rigettava la querela con gravame delle spese di lite. Il soccombente ricorreva allora in Cassazione. Il motivo che interessa in questa sede è il terzo con cui si censura violazione dell'art. 91 c.p.c., poiché erroneamente la sentenza impugnata aveva liquidato a carico del ricorrente le spese della ctu, nonostante non fosse stata espletata nel giudizio incidentale di falso ma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
«La censura non è fondata». I Giudici Supremi chiariscono che «il giudice che chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale che, in ragione della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta, deve senza dubbio liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento». Invero, il procedimento incidentale di querela di falso, ancorchè si sia generato nell'ambito di altro giudizio, «assume una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello» (Cass. n. 14153/2014).
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