Danni patrimoniali per irragionevole durata del processo: cosa accade se manca la prova della notifica del ricorso

Redazione scientifica
11 Agosto 2016

In un ricorso relativo al risarcimento dei danni patiti per l'eccessiva durata di un processo, la Cassazione ha ribadito l'importanza della prova dell'avvenuta notifica del ricorso, essenziale per l'instaurazione del contraddittorio.

La recente sentenza n. 16406/2016 depositata in Cancelleria il 5 agosto 2016, vede la Corte di Cassazione rigettare un ricorso presentato al fine di richiedere l'equa riparazione conseguente alla durata irragionevole del giudizio per mancata notifica del ricorso alla controparte.

Il caso. Il ricorrente in Cassazione lamentava la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Legge Pinto (l. n. 89/2001) per la durata irragionevole del processo instaurato contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la Corte di Cassazione, la quale ha optato per l'adozione della motivazione semplificata, ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, senza esame dei motivi proposti, in quanto mancava la produzione dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale.

La rilevanza della prova della notifica. Infatti, come si legge dalla sentenza «la produzione dell'avviso di ricevimento […] è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio». Per questi motivi è possibile integrare predetto avviso entro determinati termini a meno che il difensore non richieda la rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c., mostrando la prova documentale della propria attivazione al fine di richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento.

La richiesta di rimessione in termini è fondamentale soprattutto nel caso in cui la controparte non si costituisca o non svolga alcuna attività difensiva poichè, in questo caso si presume che la notificazione del ricorso non sia andata a buon fine.

Nel caso in questione il Ministero non aveva svolto attività difensiva alcuna né il ricorrente aveva dimostrato il completamento della procedura notificatoria.

L'attore in Cassazione aveva inoltre richiesto un rinvio all'udienza di discussione per poter produrre l'avviso di ricevimento; tale rinvio non è stato concesso dal giudice di legittimità in quanto, in queste situazioni, è consentita unicamente la richiesta di rimessione in termini con allegata la prova dell'attività svolta per ricevere il duplicato dell'avviso di ricevimento.

Conclusioni. Il ricorso è stata dichiarato inammissibile, con sommo rammarico dell'attore il quale non soltanto ha subito un processo lungo più di vent'anni ma, per una mero vizio formale, ha visto sbiadire la possibilità di un rimborso per le violazioni di legge da lui sopportate.

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