Atti e provvedimenti chiari e sintetici: le nuove linee guida dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile

Redazione scientifica
11 Settembre 2017

L'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile ha approvato un documento nel quale vengono proposte delle Linee Guida per la redazione degli atti processuali civili, di parte e del giudice all'insegna della chiarezza e della sinteticità.

Linee guida 2017 per la redazione degli atti e dei provvedimenti. Sulla base delle indicazioni del Protocollo d'intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015 (v. D.L. Giustizia 2016, firmato il protocollo di intesa tra Cassazione, Cnf e Avvocatura Generale, in ilProcessoCivile.it) per la redazione dei ricorsi in materia civile e tributaria, l'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, riunitasi a Roma dal 19 al 21 maggio scorso, ha proposto delle Linee Guida per la redazione degli atti e dei provvedimenti in maniera chiara e sintetica, pubblicate dall'Ordine degli avvocati di Milano insieme ai relativi allegati.

Parole d'ordine chiarezza e sinteticità. Il mancato rispetto delle Linee Guida, viene precisato nel documento, non è motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell'atto. Lo scopo di tale elaborazione è, infatti, quello di proporre delle regole uniformi per la redazione degli atti processuali civili, sia di parte che del giudice, all'insegna della chiarezza e sinteticità. Per chiarezza si intende l'agevole comprensione del testo, che, come si legge nel documento, «deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive». Mentre, «l'essenza della sinteticità», secondo la definizione tratta da Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900, «non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola».

I principi chiave. In maniera dettagliata, dunque, le Linee Guida proposte fissano alcuni principi chiave condivisi da avvocati e magistrati «all'insegna della “chiarezza e sinteticità” e del dialogo nel processo», che potranno essere perfezionati ed integrati sulla base delle sollecitazioni raccolte dagli organi istituzionali, destinatari del documento approvato dall'Assemblea.

  1. Contenuto degli atti: la struttura dell'atto è bene che segua uno schema logico delle argomentazioni e quello cronologico dell'esposizione dei fatti. Si invita a curare la struttura dell'atto anche sotto il profilo grafico, formulandolo in paragrafi distinti.
  2. Prospetto di sintesi: la previsione di un abstract (sommario) iniziale è raccomandato soprattutto per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo.
  3. Elementi essenziali dell'atto: l'indice, la numerazione delle pagine e l'elenco ragionato dei documenti, tutti volti ad una più agile fruizione del testo, diventano patrimonio culturale comune e carattere standard.
  4. Collegamenti ipertestuali: per poter navigare fra le varie parti dell'atto e poterlo collegare con risorse esterne, depositate nel rispetto delle preclusioni processuali, quali atti precedenti, documenti, immagini, filmati.
  5. Caratteri grafici, corpo e stile. Si adottano i criteri di cui allo schema del Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17 dicembre 2015.
  6. Richiami a dottrina e giurisprudenza. La collocazione tipica dei richiami è nelle note a piè di pagina: mentre la giurisprudenza di legittimità è facilmente reperibile dal lettore, l'esame di quella di merito dovrebbe essere permesso mediante l'espressa indicazione della pubblicazione e le decisioni inedite dovrebbero essere prodotte integralmente.
  7. Verbalizzazione delle udienze. Per accelerare la conduzione dell'udienza, contenuti standard dei verbali e l'utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile) possono essere un valido strumento. La discussione tra le parti ed il giudice, verbalizzata in udienza, è essenziale ai fini della concentrazione del processo.
  8. Le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.. Al di fuori delle ipotesi previste dalla norma può essere consentito l'uso argomentativo della memoria, eventualmente per una concisa, migliore definizione del thema decidendum, qualora sia stato il giudice a richiedere chiarimenti ovvero abbia posto all'esame delle parti questioni rilevate d'ufficio.
  9. Precisazione delle conclusioni. Per il più spedito svolgimento del processo l'Ufficio può disporre che la precisazione delle conclusioni, da compiersi in udienza, sia preceduta (o “sostenuta”) dal loro deposito telematico, indicando in quale atto processuale esse siano state originariamente precisate.
  10. Provvedimenti decisori del giudice. Seguono lo schema degli atti di parte e il dispositivo risponde a principi di liquidità ed eseguibilità.
  11. Liquidazione delle spese. È contenuta in apposito punto della motivazione, sulla base di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese, anche tenendo conto della sinteticità e chiarezza degli atti (l'osservanza del principio della sinteticità è valutabile come uno dei parametri inerenti al criterio del «pregio dell'attività difensiva»).
  12. Atti e provvedimenti in appello. Seguono le medesime regole dei punti precedenti. Verranno riportati i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell'appello. Nell'intestazione dell'atto di appello è espressamente indicata l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, che viene trattata in apposito paragrafo, sia quanto al fumus sia quanto al periculum.

Insieme alle Linee Guida sono stati presentati due allegati:

  • l'allegato A elenca una serie di “suggerimenti tecnici” utili alla Redazione di un atto, al fine di agevolarne la sua comprensione;
  • l'allegato B mette a confronto i due modelli (Protocollo d'intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015 e Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016) indicando, nella colonna centrale, i criteri redazionali individuati dal Protocollo del 2015, richiamati dal punto 5 delle Linee Guida elaborate dall'Assemblea dell'Osservatorio.

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