PCT obbligatorio per il dipendente pubblico costituito come difensore dell’ente?

Vito Amendolagine
11 Ottobre 2016

Nell'attuale ordinamento esiste una norma ad hoc che dispone testualmente che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite debba aver luogo esclusivamente con modalità telematiche.

L'obbligatorietà del PCT vale anche per il dipendente pubblico costituito come difensore dell'ente?

L'Agenzia delle Entrate convenuta da un proprio dipendente in un giudizio di lavoro una memoria autorizzata dal giudice in formato cartaceo.

Esiste una norma che esime il difensore della pa dal deposito telematico (di atto ed eventuali allegati) per i suoi funzionari che nel giudizio ricoprono il ruolo di avvocati?

La risposta al suddetto quesito è che nell'attuale ordinamento esiste una norma ad hoc, l'ultima parte del comma 1 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n.179 la quale, dispone testualmente che salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La norma anzidetta precisa che allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Le parti provvedono quindi, con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti ed i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati, avendo cura di prevedere che per “difensori” non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.

In realtà il dipendente della pubblica amministrazione è, ai sensi dell'art. 2, lett. m), n. 4), D.M. n. 44/2011, un soggetto abilitato esterno pubblico, alla pari dei difensori che ai sensi del n. 3 sono soggetti abilitati esterni privati.

Ciò premesso, tutti i soggetti abilitati esterni sono abilitati al deposito telematico ex art. 13, D.M. n. 44/2011, quindi anche per gli atti endoprocessuali i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono procedere con tali modalità, fermo restando che, a differenza dei difensori abilitati esterni privati, non hanno alcun obbligo di procedere in tal senso.

Così inquadrata la quaestio juris sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali consegue che il personale dipendente della Pubblica Amministrazione che viene chiamato ad assumere la funzione di difensore nei giudizi in cui quest'ultima è costituita personalmente, può scegliere quale modalità utilizzare per il deposito di atti endoprocessuali non essendo a tale fine obbligato all'osservanza delle norme sul processo civile telematico.

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