Ius possidendi e prova del possesso

Redazione scientifica
12 Ottobre 2016

In tema di procedimenti possessori, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis".

In tema di procedimenti possessori (nella specie, ai sensi dell'art. 703 c.p.c.), l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore): in particolare, la stessa non è ammessa invece nel caso in cui si intenda far valere lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.

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