Improcedibilità dell'impugnazione del lodo per tardiva costituzione dell'impugnante

11 Novembre 2016

È improcedibile l'impugnazione del lodo rituale per nullità, in caso di tardiva costituzione dell'impugnante?

È improcedibile l'impugnazione del lodo rituale per nullità, in caso di tardiva costituzione dell'impugnante?

Il procedimento di impugnazione per nullità del lodo rituale è improcedibile a causa della tardiva costituzione dell'impugnante.

In questi termini argomenta la più recente giurisprudenza della Cassazione muovendo dall'overruling in materia processuale, attuato da Cass., Sez.Un., ord., 25 ottobre 2013, n. 24153, circa la natura non negoziale ma giurisdizionale del lodo rituale e, quindi, del relativo arbitrato (Cfr., Cass., sez. I, sent., 18 giugno 2014, n. 13898).

Tale sentenza, muovendo proprio dalla funzione sostitutiva degli arbitri rituali rispetto ai giudici ordinari, dalla natura giurisdizionale dell'arbitrato e, quindi, del relativo lodo, ritiene difatti superato definitivamente quell'orientamento per il quale, in considerazione della natura negoziale dell'arbitrato rituale, l'impugnazione del lodo, i sarebbe assimilabile ad un giudizio di primo grado.

La detta decisione chiarisce quindi che l'impugnazione in esame deve ritenersi soggetta alla disciplina e ai principi, in quanto compatibili, che regolano il giudizio di appello, trovando quindi applicazione il disposto di cui all'art. 348, comma 1, c.p.c., circa l'improcedibilità dell'appello per la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'impugnante, e non l'art. 171, comma 2, c.p.c. che consente la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.

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