Notifica a mezzo posta: la consegna a persona diversa dal destinatario non basta

01 Giugno 2016

La notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della prescritta raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione.
Massima

La notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario, a cura dell'agente postale, della prescritta raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione.

Il caso

Ai fini del decorso del termine breve per proporre appello, una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trento, sez. dist. di Cles, viene notificata a mezzo posta al difensore della parte soccombente. La notifica avviene mediante consegna, in data 28 settembre 2012, del plico postale contenente l'atto giudiziario al figlio del difensore, altresì collega di studio del medesimo. Soltanto il successivo 1 ottobre l'addetto postale provvede, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall'art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, ad inviare la comunicazione di avvenuta notifica.

L'appello avverso la citata sentenza, davanti alla Corte di Trento, viene notificato il successivo 31 ottobre 2012.

La Corte d'Appello di Trento dichiara inammissibile il gravame, in quanto tardiva l'impugnazione proposta dalla parte soccombente. Secondo i giudici di secondo grado la notifica della sentenza doveva infatti ritenersi già perfezionata alla data del 28 settembre 2012, risultando estranea al momento perfezionativo del procedimento notificatorio l'adempimento ulteriore dell'invio della raccomandata di avviso dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario, pur sempre abilitato a ricevere il piego postale in luogo di quest'ultimo.

Avverso tale provvedimento collegiale il soccombente propone ricorso per Cassazione.

Le questioni giuridiche

L'unico motivo di ricorso proposto concerne il momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta eseguita a soggetto diverso dal destinatario, seppure appartenente ad uno dei soggetti abilitati. Secondo il ricorrente, in particolare, la notificazione non si sarebbe perfezionata il 28 settembre ma soltanto il successivo 1 ottobre 2012, allorchè, una volta ricevuto il piego da parte del soggetto diverso dal destinatario (id est: il figlio e collega di studio del legale della parte soccombente in primo grado), l'addetto aveva inviato la raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica a tale diverso soggetto, così come previsto dall'art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982.

Le soluzioni giuridiche

Come noto, l'art. 7, L. n. 890/1982 prevede che, come regola, «l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito». Al fine di agevolare il compito del messo notificatore lo stesso articolo dispone che «se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario».

Al fine di rendere più certo l'avvenuto ingresso dell'atto notificato a mezzo posta nell'effettiva sfera di conoscibilità del destinatario il Legislatore ha, con la l. n. 31/2008 di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, inserito un nuovo ultimo comma nel citato art. 7. Tale nuova disposizione prevede, appunto, che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

Il valore di tale adempimento è discusso. Secondo una prima tesi si tratterebbe di una sorta di elemento di garanzia ulteriore estrinseco rispetto agli elementi costitutivi del procedimento notificatorio, con la conseguenza che una volta ricevuto il piego raccomandato da parte di uno dei soggetti diversi ma abilitati dalla legge a fungere da consegnatario la notifica dovrebbe già ritenersi perfezionata.

Secondo un diverso indirizzo, più restrittivo e probabilmente minoritario, la funzione strumentale dell'avviso di cui all'art. 7, ultimo comma cit., rispetto alla realizzazione effettiva e non semplicemente potenziale del contraddittorio, determinerebbe l'inclusione di tale adempimento fra quelli necessari al fine dello stesso momento perfezionativo della notifica. In altri termini, la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti diversi dal destinatario personale ma «a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario», od ancora in mancanza “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” segna un momento necessario ma non sufficiente per il perfezionamento della notifica, occorrendo altresì il successivo invio dell'avviso al destinatario che detta consegna a soggetto diverso ma al primo collegato si è realizzata. Solo questo secondo invio determinerebbe il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

La Cassazione, per la prima volta pronunciandosi ex professo su questo punto, accoglie decisamente questa seconda impostazione.

Osservazioni

La sentenza che si annota è estremamente rilevante ed investe casi che, complici le disfunzioni materiali o di personale degli uffici UNEP, appaiono molto numerosi nella pratica. Il principio espresso si applica, ad avviso dello scrivente, anche alla ipotesi in cui il difensore esegua la notificazione in proprio a mezzo raccomandata, ai sensi della L. n. 53/1994, poiché anche in tal caso può porsi il problema della consegna del piego postale a soggetto diverso dall'effettivo destinatario, seppure a lui legato da rapporti personali, di convivenza o di lavoro che il legislatore reputa sufficienti a farne un legittimo ricevente.

Va considerato che già pochi mesi orsono il tema del valore della raccomandata contenente avviso della consegna a soggetto diverso dal destinatario era stato oggetto di una pronuncia della Cassazione. Infatti, secondo Cass. 16 giugno 2016, n. 12438, «nell'ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (nella specie, al portiere), (…) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto».

Tale pronuncia rafforza l'idea espressa dall'ultimo intervento della Cassazione: l'avviso va dato con raccomandata e quello che rileva è l'invio della stessa, indipendentemente dal momento della sua effettiva ricezione, posto che a rigore neppure sarebbe necessario (pur se consigliabile, n.d.r.) l'utilizzo del piego raccomandato con ricevuta di ritorno. Questo perché, a ben vedere, la prima notifica - seppure eseguita a soggetto diverso dal destinatario - ha già accertato (ovviamente se correttamente eseguita) un sufficiente collegamento di luogo, tempo e sfera di conoscibilità con lo stesso. Come in una fattispecie a formazione progressiva (questo il concetto evocato in motivazione dall'autorevole pronuncia in commento) l'invio della successiva raccomandata contenente avviso dell'avvenuta consegna a soggetto diverso vale a perfezionare una notificazione già parzialmente avvenuta.

Va inoltre ricordato che questo principio, collegato all'invio dell'avviso di cui al più volte citato art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982, è destinato ad applicarsi soltanto alle notifiche eseguite ad un destinatario persona fisica.

In termini più generali deve essere altresì considerato che «la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, nell'attuale formulazione» (così, ad es. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26088).

Nella notifica a mezzo posta, pertanto, in caso di assenza del destinatario e di impossibilità di consegna ad uno dei soggetti abilitati ai sensi del citato art. 7, L. n. 890/1982, si deve inviare un avviso a mezzo raccomandata (si parla di CAD) ed il perfezionamento della notifica si ha con il decorso di 10 giorni da detto invio (o se precedente, nel giorno dell'effettivo ritiro del piego presso l'ufficio postale). Nel caso di consegna a soggetto diverso ma utilmente considerato dall'art. 7 cit., invece, l'avviso ha un'altra funzione ed indica semplicemente quale ulteriore garanzia che il piego è stato consegnato a questo soggetto diverso (si parla al riguardo di CAN) e la notifica si perfeziona con l'invio di questo avviso, senza necessità di attendere i 10 giorni successivi.

Il sistema delle notificazioni è ormai interessato dalla formazione di regole distinte, veri e propri micro sistemi normativi fra loro non necessariamente comunicanti, a seconda del mezzo impiegato per l'invio dell'atto giudiziario. Tale scelta non è quindi indolore, ma va attentamente soppesata in relazione ai pro e contro di ciascun sistema, oltre che in relazione alle eventuali situazioni contingenti che per motivi organizzativi possono portare ad utilizzare il mezzo postale, piuttosto che la consegna a mani a mezzo ufficiale giudiziario, piuttosto che, ancora, le nuove forme telematiche.

Così si può ricordare che per l'importante settore della notificazione degli atti introduttivi dei procedimenti di fallimento l'art. 15 l.f., così come modificato dal d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ed applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31/12/2013, si è assistito ad una notevole semplificazione delle forme, in controtendenza rispetto agli altri settori.

L'art. 15 co. 3 l.fall. attualmente vigente prevede, infatti, che «Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, comma 1, d.P.R., 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso».

Su tale meccanismo si è espressa la Cassazione, affermando che «in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15» (Cass., 2 novembre 2015, n. 22352).

Il meccanismo della notifica a mezzo PEC è stato giudicato corretto dai giudici di legittimità persino nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese il cui indirizzo PEC, ancora presente e consultabile nel registro delle imprese, risultasse attivo e funzionante (così l'importante decisione resa da Cass. 13 settembre 2016, n. 17946; aveva invece ritenuto detta notifica addirittura inesistente C. App. Venezia, 6 luglio 2015).

Condividendo un principio che già era stato espresso da App. Milano, 26 febbraio 2016, la recente decisione resa da C. Cost. 16 giugno 2016, n. 146 ha ritenuto «non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (come sostituito dal d.l. n. 179/2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito. A differenza dell'evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore (…) la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge».

Il sistema di pubblicità notizia prevista per gli indirizzi PEC degli imprenditori ed il contemperamento degli interessi fra immediatezza e contraddittorio, in un settore caratterizzato dall'interesse non soltanto privato ma pubblico alla eliminazione dal mercato di imprese in situazione di decozione, hanno in definitiva permesso la creazione di un sotto sistema impermeabile rispetto a quelle più prudenti garanzie per il diritto di difesa che connotano le notifiche a mezzo posta, di cui la sentenza in commento testimonia la valenza.

Guida all'approfondimento
  • Batà – Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2016
  • Mancuso, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015
  • Russo - Ruvolo, Le notificazioni nel processo civile, Piacenza, 2014

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