Opposizione a decreto ingiuntivo: dopo la notifica dell’atto di citazione, si può notificare un secondo atto per una nuova contestazione?
12 Gennaio 2017
Se viene notificato via PEC un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dopo il perfezionamento della notifica, l'avvocato si renda conto di dover inserire un'ulteriore contestazione relativa ad un documento allegato al decreto ingiuntivo, e non siano ancora scaduti i 40 giorni per l'opposizione, si può notificare un nuovo atto di citazione ed iscrivere a ruolo il secondo? Inoltre, si deve inserire nel secondo atto la precisazione che lo stesso deve considerarsi in sostituzione del primo?
Pur non risultando precedenti in termini della giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcun ostacolo a che, notificato un primo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ne notifichi un secondo, di contenuto diverso, a condizione, ovviamente, che il termine per l'opposizione non sia ancora spirato. Basterà osservare che finanche in materia di impugnazioni il principio di consumazione di cui agli articoli 358 e 387 c.p.c., secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la prima impugnazione sia stata effettivamente dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non quando detta dichiarazione non sia ancora intervenuta, potendo in tal caso la parte interessata, se in termini, provvedere ad una nuova impugnazione anche di contenuto diverso. Resta da dire che, notificato il primo atto di opposizione, l'iscrizione a ruolo, per quanto poco probabile, potrebbe essere effettuata dall'opposto. In tal caso le due opposizioni contro il medesimo decreto ingiuntivo dovrebbero essere riunite ex art. 273 c.p.c.. |