Mediazione e responsabilità medica: non rientrano le domande del convenuto proposte nei confronti di terzi

Redazione scientifica
12 Gennaio 2017

In tema di mediazione, il giudizio avente ad oggetto una domanda concernente la responsabilità medica è soggetto alla disciplina di cui all'art. 5 del D.Lgs.28/2010...

In tema di mediazione, il giudizio avente ad oggetto una domanda concernente la responsabilità medica è soggetto alla disciplina di cui all'art. 5 del D.Lgs.28/2010: non è fondata l'eventuale eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato, atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi, in quanto una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.

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