Opposizione di terzo revocatoria e oneri dell'opponente: la mera affermazione della qualità di creditore può bastare?

Redazione scientifica
12 Aprile 2017

In tema di opposizione di terzo revocatoria, è necessario che il credito dell'opponente sia certo, ovvero che sia accertato dal giudice dell'opposizione sulla base delle prove fornite dall'opponente.

La vicenda. La banca Alfa si opponeva alla sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento di un immobile a favore del sig. B., che però era oggetto di ipoteca giudiziale di Alfa, quale fideiussore del debitore principale, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L'istituto bancario opponente sosteneva che la sentenza era frutto di collusione delle parti in suo danno.

I Giudici di prime e seconde cure rigettavano l'opposizione per difetto di certezza del credito vantato dalla opponente, che non aveva documentato l'esito favorevole del giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo.

La Banca Alfa ricorreva allora per cassazione denunciando la violazione degli artt. 404 e 474 c.p.c., poiché ai fini della legittimazione all'opposizione di terzo del creditore è sufficiente la mera affermazione della qualità di creditore, non essendo necessario che il credito risulti da sentenza passata in giudicato.

«Il motivo è infondato». I Supremi Giudici spiegano che «se è indubbiamente esatto che il creditore opponente di terzo non è tenuto a dimostrare la propria legittimazione allegando un accertamento del suo credito con efficacia di giudicato, non è tuttavia esatto che basti, per legittimare il medesimo opponente, la mera allegazione del suo credito o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore».

Opposizione di terzo revocatoria e azione revocatoria. Rileva ai fini della definizione del caso in esame, la differenza dell'opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., rispetto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: nel primo caso l'azione può essere proposta solo dai creditori (oltre che dagli aventi causa) di una delle parti; nel secondo caso sono legittimati a proporre l'azione anche i titolari di un credito solo eventuale e litigioso (Cass. n. 9440/2004).

In particolare, occorre ricordare il principio ormai pacifico in sede di legittimità per cui «il carattere di impugnazione straordinaria dell'opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di “creditori di una delle partiex art. 404 c.p.c., vada interpretata in senso più ristrettivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, nel senso che per creditore (…) deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa».

Onere della prova e accertamento. In conclusione, il credito per essere certo non deve basarsi su un precedente giudicato ma deve essere accertato dal giudice dell'opposizione, anche in via incidentale, sulla base delle prove fornite dall'opponente.

Nel caso di specie, correttamente la Corte d'appello aveva affermato che non vi fosse certezza del credito vantata dalla banca opponente, essendosi questa limitata a produrre un decreto ingiuntivo opposto e solo provvisoriamente esecutivo, senza provare che l'opposizione fosse stata rigettata. Quindi, ai fini dell'opposizione di terzo revocatoria, ciò che conta è la certezza e non la esecutività.

Sulla base di tali argomenti la Cassazione rigetta il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.