La competenza dell'accertamento dei crediti dei terzi, anteriori al sequestro, spetta al Tribunale per le misure di prevenzione

Redazione scientifica
12 Giugno 2017

Ai sensi dell'art. 52 d.lg. 159/2011, la confisca non pregiudica i crediti dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro; la verifica di tali crediti avviene in udienza, prima della quale i creditori devono depositare istanza di accertamento dei propri crediti; spetta al giudice delegato dal Tribunale che ha disposto...

Ai sensi dell'art. 52 d.lg. 159/2011, la confisca non pregiudica i crediti dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro; la verifica di tali crediti avviene in udienza, prima della quale i creditori devono depositare istanza di accertamento dei propri crediti; spetta al giudice delegato dal Tribunale che ha disposto il sequestro penale, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario, esaminare le domande ed al termine dell'esame formare lo stato passivo e renderlo esecutivo. Pertanto, i diritti di credito formatisi in data anteriore al sequestro devono essere accertati dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale.

Diversamente i crediti sorti successivamente al provvedimento di sequestro sono sottratti alla competenza del Tribunale che ha disposto il sequestro penale, in quanto viene meno la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 52 cit..

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.