Il rimborso delle spese stragiudiziali deve formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente

Redazione scientifica
12 Luglio 2017

Le spese per l'attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, dovute dal danneggiato-cliente al proprio legale devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande. Pertanto, se introdotta nel giudizio di merito con memoria ex art. 180 c.p.c. la domanda è inammissibile perché tardiva.

Il caso. A.P. e B.B. chiedevano al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il risarcimento dei danni subiti alla proprie colture a seguito dell'allagamento del fondo causato dalla fuoriuscita di acque dal canale, a seguito di lavori eseguiti dal Consorzio di bonifica.

Il Tribunale adito condannava l'ente di bonifica che, quale custode del canale, era responsabile della resezione dell'argine che aveva provocato l'esondazione.

Il giudice di secondo grado confermava la condanna. Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche rilevava, con riguardo alle spese di assistenza legale in fase stragiudiziale, che la domanda era stata inammissibilmente introdotta solo in memoria.

Il ricorso giungeva in Cassazione. Il motivo che qui interessa è il quarto, con il quale i ricorrenti denunciavano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.p.r. 115/2002, artt. 91, 92, 97, 100, 112, 134 n. 4 c.p.c., degli artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c.; artt. 21 e 111 Cost.; nonché vizio di nullità della sentenza e del procedimento per la mancata liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.

«Il motivo va disatteso». Le Sezioni Unite ritengono infatti di dar continuità alla giurisprudenza delle sezioni semplici per cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa».; inoltre «l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie». Quindi «se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile coma danno emergente e non può pertanto essere riversata sul danneggiante quando sia (…) superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità» (Cass. n. 997/2010; Cass. n. 6422/2017; Cass. n. 14594/2005).

Danno emergente e preclusioni. Ne deriva che le spese per l'attività stragiudiziale – a cui segue un'attività giudiziale - dovute dal danneggiato cliente al proprio legale non devono formare oggetto di liquidazione con la nota ex art. 75 disp. att. c.p.c., bensì devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande.

Nel caso in esame, alla luce dei principio appena richiamati, la domanda aggiuntiva non è comunque ammessa ai sensi dell'art. 180 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775: invero la pretesa ulteriore avanzata dai ricorrenti per la prima volta davanti al Tribunale regionale con memoria ex art. 180 c.p.c. introduceva nel giudizio di merio nuovi temi di indagine.

Concludono quindi i Giudici Supremi stabilendo che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto tardiva tale domanda.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.