Accertamento tecnico preventivo: su chi grava l'onere delle spese?
12 Settembre 2016
Accertamento tecnico preventivo: su chi grava l'onere delle spese?
L'onere delle spese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi compreso il compenso del consulente tecnico d'ufficio, deve gravare sul richiedente, perché il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudice di merito. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno pertanto essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno considerate, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Sebbene il provvedimento ammissivo dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, non sia impugnabile per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1998, n. 7129), la pronuncia sulle spese emessa all'esito della procedura riveste natura decisoria e definitiva, esaurendo il procedimento ed incidendo in maniera non modificabile o revocabile sui contrapposti interessi delle parti. È dunque ammissibile il ricorso per Cassazione laddove l'impugnazione verta esclusivamente sulla legittimità o meno del criterio di ripartizione delle spese adottato dal giudice nel procedimento di istruzione preventiva (Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4156; Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15672; Cass. civ., 15 febbraio 2000, n. 1690). L'ammissibilità del ricorso per Cassazione in parte qua viene argomentata, invero, in ragione del carattere abnorme del provvedimento che, in sede di accertamento tecnico preventivo, ponga le spese a carico della parte resistente ovvero le compensi, contravvenendo all'onere di anticipazione posto in generale in capo alla parte ricorrente.
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