Nullità della procura spontaneamente sanata dall’appellante

Redazione scientifica
12 Ottobre 2016

Nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350, comma 2, c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante.

IL CASO Tizio vuole ottenere il rilascio ex art. 1810 c.c. degli appartamenti goduti in comodato dalle figlie, ma il Tribunale respinge la domanda ritenendo che il comodato abbia ad oggetto la casa familiare e non ravvisando la situazione di urgente ed imprevisto bisogno prevista dall'art. 1809, comma 2, c.c.

Tizio impugna la sentenza ma la Corte d'Appello di Napoli dichiara inammissibile il suo appello sulla base dei seguenti tre motivi:

- la procura notarile rilasciata per il primo grado di giudizio non risultava essere stata estesa al giudizio d'appello;

- non poteva ritenersi valida la dichiarazione dell'appellante perché, essendo analfabeta, sarebbe occorsa una procura speciale notarile;

- tale nullità non risultava sanata da nuova procura notarile prodotta in udienza.

ART. 182, COMMA 2, C.P.C. Tizio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009, sostenendo che la Corte avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di procura. Non avendo ritenuta idonea la procura notarile depositata all'udienza del 26 aprile 2013, la Corte avrebbe dunque erroneamente escluso l'applicabilità della nuova disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009, pur essendo il ricorso iniziato in primo grado nel marzo 2010.

TERMINE PERENTORIO PER IL RILASCIO DELLA PROCURA La Suprema Corte riconosce, ex art. 58, comma 1, l. 69/2009, l'applicabilità del comma 2 dell'art. 182 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 46 l. n. 69/2009, essendo il giudizio successivo al 4 luglio 2009, e ritiene applicabile anche al giudizio d'appello, giusta il disposto dell'art. 359 c.p.c., la previsione concernente l'assegnazione alle parti un termine perentorio «per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa». Per essere applicabile al giudizio di appello, specifica la Corte, l'art. 359 c.p.c. esige solo che la norma non sia incompatibile con le disposizioni che disciplinano il giudizio d'appello, mentre non è necessaria la verifica della compatibilità in relazione alle norme contenute nel codice di rito che riguardano invece le impugnazioni in generale.

COSTITUZIONE DELLE PARTI La Corte prosegue sottolineando come sia parimenti necessaria la verifica della compatibilità dell'art. 182 c.p.c. con l'art. 350, comma 2, in relazione al deposito della procura; l'art. 165 c.p.c., infatti, è applicabile al giudizio d'appello e prevede che la procura debba essere depositata all'atto della costituzione, considerandola quindi requisito di regolarità della stessa. La questione che i giudici di legittimità si pongono è se l'assegnazione del termine previsto ex art. 182, comma 2, c.p.c. possa essere dato o meno nell'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c. «ancorchè non preveda la concessione di termini per regolarizzare la costituzione». Nel caso di specie, chiariscono i giudici, risulta «pacifico che, essendoci stato un rinvio della prima udienza del giudizio di appello per acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, l'udienza successiva, nella quale venne introdotta una nuova procura notarile, ebbe ancora la consistenza di udienza ex art. 350, comma 2, c.p.c., per tale dovendosi intendere un'udienza di effettiva trattazione».

NULLITÀ DELLA PROCURA La Suprema Corte accoglie pertanto il motivo di ricorso sulla base del seguente principio di diritto: «Nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350, comma 2, c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46 della l. n. 69/2009. Ne consegue l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice dell'appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura».

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli in nuova composizione.

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