Omesso deposito telematico della citazione testimoniale notificata: è prevista una sanzione?

Vito Amendolagine
25 Ottobre 2016

Cosa accade se il difensore deve anche farsi carico di inserire nel fascicolo telematico della causa nel rispetto del prescritto formato previsto ex lege l'atto di intimazione corredato delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna al destinatario?

L'omesso deposito telematico della citazione testimoniale notificata comporta decadenza dell'assunzione della prova?

L'avvocato notifica una citazione testimoniale ad un determinato soggetto a mani dall'ufficiale giudiziario od avvalendosi del servizio postale.

Quid juris se dopo avere adempiuto a detto incombente nel rispetto del termine di legge il medesimo difensore debba anche farsi carico di inserire nel fascicolo telematico della causa nel rispetto del prescritto formato previsto ex lege il suddetto atto di intimazione corredato - nel caso di notifica attraverso il servizio postale, anche nelle singole ipotesi contemplate dagli artt. 139, 140 e 143 c.p.c. - delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna al destinatario?

Esiste una norma ad hoc che disciplina specificamente la suddetta fattispecie, e soprattutto, esiste una sanzione appositamente prevista dal legislatore per il caso dell'eventuale omissione di detto adempimento?

Va fatta una premessa, dovendosi rilevare che dal 30 giugno 2014, a norma dell'art. 16-bis d.l. n.179/2012 convertito in l. n.221/2012 ed in seguito modificato dall'art. 44 del d.l. n. 90/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del difensore della parte costituita e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del Tribunale iniziati dal 30 giugno 2014, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con specifico riferimento all'ammissibilità del deposito di atti e documenti nel corso dell'udienza.

L'art. 16-bis d.l. n.179/2012 nulla afferma in ordine al deposito di atti e documenti in data antecedente all'udienza, con specifico riferimento al caso dell'intimazione notificata al teste.

L'art. 1 del D.M. n.209 del 15 ottobre 2012 - ha abrogato l'art. 13, comma 4, primo periodo, del D.M. n.44/2011 ove si prevedeva che la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati sulla cui scorta non sembra potersi affermare attualmente l'esistenza di un obbligo giuridico del difensore della parte di comunicare all'avvocato della controparte l'avvenuto deposito telematico di atti o documenti prima dell'udienza in cui deve espletarsi il suddetto mezzo istruttorio (prova testimoniale).

Ciò posto, nell'attuale panorama legislativo non si rinviene una norma ad hoc che stabilisce l'obbligo di depositare telematicamente entro un certo termine a pena di decadenza la citazione testimoniale e l'eventuale sanzione (decadenza dall'assunzione della prova) per la parte che omette di provvedere in tale senso.

Ritenere il contrario, senza una specifica disposizione normativa che espressamente disponga in tale senso si rivelerebbe un'evidente ed inaccettabile forzatura interpretativa.

È infatti chiaro come al deposito telematico dell'intimazione al teste dovrà inevitabilmente approdarsi nel caso in cui la citazione testimoniale sia stata notificata a mezzo pec dall'avvocato della parte interessata, ad esempio perché diretta ad un destinatario presso un'impresa o comunque ad un professionista obbligato ex lege a dotarsi di un indirizzo PEC (tenuto conto che anche qui, ad oggi, non esiste una norma ad hoc che sanzioni il professionista rimasto inadempiente all'osservanza di tale ulteriore specifico obbligo), in quanto è evidente come in tale ipotesi è la stessa notificazione dell'atto di intimazione al teste ad essere avvenuto telematicamente, e, quindi, a rendere di fatto necessario anche il relativo inserimento nel fascicolo telematico.

A tutt'altra soluzione potrà pervenirsi nell'eventualità di notifica tradizionale della citazione testimoniale a mezzo dell'ufficiale giudiziario: a mani od a mezzo del servizio postale (in quest'ultimo caso anche laddove sia lo stesso avvocato a notificare in proprio la citazione testimoniale).

Soltanto ricorrendo tale eventualità si realizza per il difensore della parte interessata la possibilità di scelta: esibizione della documentazione cartacea comprovante l'avvenuta (e tempestiva) notifica della citazione testimoniale in udienza, e/o inserimento della stessa (previa scansione) nel fascicolo informatico della causa, ipotesi quest'ultima, che genera un'ulteriore quesito: esiste un termine per procedere all'inserimento di tale documentazione (atto intimazione, ricevute postali di accettazione ed avvenuta consegna) nel fascicolo telematico?

Anche qui, attualmente non esiste una regola che preveda specificamente uno specifico termine per il compimento di siffatta attività, posto che sotto tale aspetto specificamente evidenziato la normativa generale del codice di rito si riferisce unicamente al momento della notifica e non anche del deposito, se non in via del tutto generica.

L'art. 250 c.p.c. dispone infatti che l'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od a posta elettronica certificata od a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita (senza previsione di uno specifico termine riferito alla celebrazione dell'udienza in cui deve essere assunta la prova) nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Ciò premesso, l'art. 103 disp. att. c.p.c. dispone che l'intimazione di cui all'art. 250 c.p.c. deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire, mentre l'art. 104 disp. att. c.p.c. prevede espressamente che se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.

Quindi, attualmente, nulla viene affermato dalle norme generali anzidette (né da quelle specificamente disciplinanti il PCT) in ordine all'esatta tempistica da osservare (a pena di decadenza dall'assunzione della prova) concernente il deposito dell'intimazione testimoniale nella cancelleria (in formato cartaceo) e/o telematicamente, nel fascicolo informatico della causa.

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