Cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità

Vito Amendolagine
01 Agosto 2016

Secondo un recente orientamento di merito, il disposto dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 132 del 2014 consentirebbe effettivamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità nei casi in cui la medesima domanda od una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.

Esiste la possibilità del cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità?

Secondo un orientamento emerso nella giurisprudenza di merito (Trib. Verona, sez. III, ord., 12 maggio 2015), il disposto dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 132 del 2014 effettivamente consentirebbe il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità, limitatamente ai casi in cui la medesima domanda od una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.

Come ricordato nella stessa ordinanza citata, si può pensare, a titolo esemplificativo, al caso della domanda di condanna al pagamento di una somma fino ad Euro 50.000,00 che si fondi su un contratto agrario, che come tale è soggetta sia a negoziazione assistita che al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'ispettorato agrario, od a quello di una domanda di condanna al pagamento di una somma fino ad Euro 50.000,00 fondata su un'ipotesi di responsabilità professionale alla quale sia connessa una domanda relativa ad un contratto assicurativo, atteso che mentre la prima è soggetta a negoziazione assistita la seconda soggiace a mediazione.

Lo stesso Giudice in una precedente pronuncia (Trib. Verona, 23 dicembre 2015) aveva precisato che l'art. 3, comma 5, primo periodo del d.l. n.132 del 2014 convertito nella l. n.162 del 2014 impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita.

Secondo tale interpretazione del dettato normativo, l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa.

È evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa, in quanto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può eventualmente favorire l'esito conciliativo.

Pertanto, la circostanza che, prima di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo la parte ha inviato all'altra un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull'erroneo presupposto che la pretesa fosse soggetta ex lege a tale procedura non osta - successivamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - alla necessità di dovere comunque esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 l. n. 28 del 2010 atteso che l'art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014, dispone espressamente che restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati.

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