Produzione della sentenza in altro giudizio e decorrenza del termine per impugnare

25 Luglio 2016

La produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere il termine breve per impugnarla.
Massima

La produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere il termine breve per impugnarla, atteso che, di regola, ai sensi dell'art. 326, comma 1, c.p.c., la notificazione della sentenza non ammette equipollenti quale fonte di conoscenza legale.

Il caso

In un procedimento dinanzi alla S.C. veniva eccepita dalla parte resistente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine c.d. breve per impugnare.

L'argomento in base al quale tale eccezione veniva sollevata era la circostanza che la sentenza impugnata era stata prodotta dalla medesima parte ricorrente (nonché dal Comune che sollevava l'eccezione) in altro giudizio collegato e che, pertanto, dal momento di tale produzione doveva decorrere il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione ex art. 326 c.p.c., termine ampiamente spirato al momento della proposizione del giudizio di legittimità.

La questione

La questione processuale affrontata dalla pronuncia in commento attiene alla possibilità che il termine c.d. breve per impugnare decorra dalla produzione della sentenza impugnata ad opera della stessa parte ricorrente in altro giudizio.

Le soluzioni giuridiche

Mediante la pronuncia in esame, le Sezioni Unite pervengono alla conclusione per la quale la produzione della decisione oggetto di ricorso in altro giudizio non fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione poiché di regola ai sensi dell'art. 326, comma 1, c.p.c. la notificazione della sentenza non ammette forme equipollenti di conoscenza legale.

Le Sezioni Unite argomentano la soluzione affermata sulla scorta della giurisprudenza in virtù della quale la notificazione della sentenza costituisce fonte esclusiva di conoscenza legale della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare e, pertanto, non ammette equipollenti (v., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2011, n. 17122).

L'unica eccezione riconosciuta dalla decisione in commento rispetto a detta regola generale è individuata nella notificazione dell'impugnazione che trova, tuttavia, secondo la S.C., il proprio fondamento nel generale principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale agli effetti della conoscenza legale di cui all'art. 326, comma 1, c.p.c., alla conoscenza legale della sentenza (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 2006, n. 9431).

Osservazioni

La soluzione alla quale sono pervenute le Sezioni Unite non persuade.

In realtà, se si analizza la giurisprudenza in tema di interpretazione dell'art. 326, comma 1, c.p.c. (comprese talune delle decisioni citate nella motivazione della pronuncia in esame), si trae un principio differente da quello espresso dalla massima, i.e. che il termine breve per impugnare può decorrere da un atto, pur diverso dalla notifica della sentenza, dal quale possa trarsi con certezza la conoscenza legale della decisione in capo alla parte che ha proposto l'impugnazione.

Nella delineata prospettiva, in altra precedente (e pur richiamata nella motivazione) decisione, le medesime Sezioni Unite hanno osservato che il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 c.p.c., ma se la conoscenza della sentenza da impugnare derivi da altre circostanze, non necessariamente si verificano effetti equipollenti alla notificazione di un atto, come nel caso in cui la parte, nel corso del giudizio di esecuzione, produca copia autentica di sentenza, non notificata (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 2006, n. 9431).

In altre e più chiare parole, deve ritenersi che possano esservi atti equipollenti alla notificazione della sentenza affinché decorra il termine c.d. breve per impugnare purché producano l'effetto della conoscenza legale.

È stato evidenziato sul punto, molto chiaramente, che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2009, n. 7962).

Nella fattispecie processuale in esame, peraltro, vi era sicuramente una piena conoscenza legale del provvedimento poi impugnato in sede di legittimità da parte del ricorrente dato che egli stesso lo aveva prodotto in altro giudizio, sicché, a nostro sommesso parere, a partire da tale produzione, da ritenersi atto equipollente alla notifica della sentenza ex art. 326, comma 1, c.p.c., doveva decorrere il termine c.d. breve per impugnare.

La soluzione patrocinata dalla S.C. sembra invece muoversi in una prospettiva eccessivamente formalistica in senso contrario allo stesso principio della ragionevole durata del processo.

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