Concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione

Cesare Trapuzzano
02 Agosto 2016

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non è impugnabile né revocabile, ma non preclude la possibilità per il creditore di chiedere nuovamente la concessione della provvisoria esecutorietà.
Massima

L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con la quale il giudice istruttore sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non è impugnabile né revocabile, ma non preclude la possibilità per il creditore di chiedere nuovamente la concessione della provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e che il giudice - all'esito - conceda tale provvisoria esecuzione

Il caso

Il giudice civile del Tribunale di Isernia ha disposto la concessione della provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di opposizione per la ritenuta integrazione dei presupposti dell'art. 648 c.p.c., ossia per avere escluso che l'opposizione fosse fondata su prova scritta, all'esito della disposta sospensione della provvisoria esecuzione rilasciata inaudita altera parte per la paventata ricorrenza dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. E ciò perché ha ritenuto che la ponderazione rimessa al giudice, per effetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione rilasciata contestualmente all'emissione del decreto ingiuntivo, verta sull'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. In conseguenza, la delibazione sulla sospensione richiederebbe una rinnovata meditazione, questa volta a contraddittorio integro, delle condizioni prescritte dalla legge affinché il provvedimento monitorio sia corredato della clausola di provvisoria esecuzione. Pertanto, le valutazioni spettanti al giudice dell'opposizione, in forza degli artt. 648 e 649 c.p.c., sarebbero tra loro eterogenee, poiché l'integrazione dei gravi motivi non si identifica con la ricorrenza della prova scritta dell'opposizione ovvero con la sua pronta soluzione.

La questione

Il profilo giuridicamente rilevante dell'ordinanza in commento concerne la possibilità di disporre la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. una volta che la provvisoria esecuzione rilasciata al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo sia stata sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Qualora si aderisca alla soluzione favorevole, il giudice dell'opposizione potrebbe munire il provvedimento monitorio opposto della provvisoria esecuzione, su istanza della parte creditrice opposta, dopo avere sospeso la provvisoria esecuzione rilasciata inaudita altera parte per la ritenuta integrazione dei gravi motivi, come richiesto da parte opponente.

Le soluzioni giuridiche

Sulla possibilità di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto successivamente alla disposizione della sospensione della provvisoria esecuzione rilasciata ab origine si scontrano due orientamenti. Da un lato, vi sono arresti i quali ritengono che tale possibilità non sia a monte preclusa, poiché il giudizio circa la sospensione della provvisoria esecuzione riguarda la verifica della ricorrenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte (Trib. Verona 7 maggio 2002).

Secondo questa ricostruzione, il giudice dell'opposizione, in prima battuta, su istanza dell'opponente, dovrebbe verificare che il decreto ingiuntivo si fondi su uno dei documenti qualificati elencati dall'art. 642, comma 1, c.p.c. ovvero sull'esistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o, ancora, su documentazione proveniente dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c.; ove il giudice dell'opposizione reputi, contrariamente alla valutazione del giudice del monitorio, che tali condizioni non ricorrano, potrà sospendere, con efficacia ex nunc, la provvisoria esecuzione del decreto; all'esito, in seconda battuta, parte opposta potrà invocare la disposizione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sulla quale il giudice dell'opposizione potrà pronunciarsi positivamente qualora si consideri l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In questa prospettiva, le due valutazioni, tra esse in rapporto di successione diacronica, possono essere assunte con la medesima ordinanza.

Dall'altro lato, secondo l'orientamento prevalente, tale duplice ponderazione non è consentita dall'ordinamento giuridico, poiché i presupposti richiesti rispettivamente per la sospensione della provvisoria esecuzione e per la concessione della provvisoria esecuzione in sede di opposizione, nonostante la diversità delle locuzioni utilizzate («gravi motivi» e «prova scritta o pronta soluzione»), sono tra essi corrispondenti. Sicché il giudice dell'opposizione non dovrà basare la propria delibazione in ordine alla sospensione sull'integrazione delle condizioni prescritte per il rilascio della clausola di provvisoria esecuzione ab initio, bensì dovrà sondare che l'opposizione sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione: qualora ritenga che tali requisiti ricorrano, sospenderà la provvisoria esecuzione; ove, per converso, reputi che essi non sussistano, disattenderà l'istanza di sospensione e confermerà la provvisoria esecuzione. Ne consegue che, disposta la sospensione su tali premesse, è inconcepibile in radice che il giudice possa all'esito concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Osservazioni

L'ordinanza in commento ha aderito alla prima soluzione. Nondimeno, tale prospettazione si presta ad una serrata valutazione critica. La richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, all'esito dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si riferisce alla sola ipotesi in cui il decreto ingiuntivo nella fase sommaria non sia stato munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte e, per effetto dell'opposizione, se ne chieda la concessione alla stregua dei presupposti appositamente regolati dall'art. 648 c.p.c.

È pertanto preclusa la possibilità di richiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della disposizione della sospensione della provvisoria esecuzione concessa ab origine. La lettera della norma non ammette altre soluzioni. Infatti, il legislatore espressamente si riferisce alla concessione della provvisoria esecuzione in sede di opposizione, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Ma anche sul piano logico una diversa soluzione desterebbe perplessità difficilmente superabili. E ciò perché accordare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dopo la deliberazione della sospensione ex art. 649 c.p.c. significa in realtà revocare la disposta sospensione, il che — secondo il dettato della legge — non è ammissibile. L'ordinanza di sospensione è, infatti, espressamente dichiarata non impugnabile.

Peraltro, se tale ipotesi fosse configurabile, l'ambito di riferimento temporale entro cui deve essere ristretta la possibilità di proposizione dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione verrebbe a dismisura ampliato, poiché si giungerebbe ad ammettere l'istanza anche ad istruttoria in corso e, comunque, dopo che il giudice abbia disposto la sospensione. Viceversa, per definizione, tale richiesta deve essere avanzata all'inizio del processo, sulla scorta delle risultanze allegate agli atti di costituzione delle parti, per evitare che la decisione si trasformi da delibazione sommaria e provvisoria allo stato degli atti in vera e propria deliberazione a cognizione piena, anticipatoria della sentenza finale.

Siffatta conclusione vale ancora di più dopo la riforma del 2013, che ha espressamente stabilito che il giudice dell'opposizione provveda sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla prima udienza. Piuttosto, quando si discuta sull'istanza di sospensione proposta dall'opponente, l'opposto può addurre, a fondamento della sua richiesta di reiezione dell'istanza, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., a fini però meramente inibitori dell'invocata sospensione o comunque orientativi della discrezionalità rimessa al giudice per confermare la provvisoria esecutorietà concessa inaudita altera parte.

In questo senso una pronunzia di merito evidenzia che, anche in sede di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere all'esame della fondatezza dell'opposizione nei medesimi termini di cui all'art. 648 c.p.c., al fine di evitare di sospendere dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche (Trib. Firenze, 16 giugno 2011).

Al riguardo, ciò che assume rilievo ai fini dell'integrazione dei gravi motivi di sospensione è la fondatezza nel merito dell'opposizione, ossia il fumus dei motivi di opposizione (rectius la carenza di fumus della pretesa creditoria azionata). E tanto perché la valutazione che deve essere compiuta, per effetto della presentazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., non può tradursi in un riesame, incentrato sulla legittimità della concessione della provvisoria esecuzione al tempo dell'emissione del decreto ingiuntivo, poiché il giudizio di opposizione non ha natura impugnatoria, sicché non ha senso ripercorrere l'iter motivazionale del provvedimento monitorio, astraendosi dalle ragioni sostanziali addotte dalle parti a sostegno della infondatezza/fondatezza nel merito della pretesa (Trib. Ferrara, 9 agosto 2004).

È dunque inammissibile la valutazione del fumus alla stregua della verifica dell'effettiva ricorrenza dei documenti di fede privilegiata indicati dall'art. 642, comma 1, c.p.c. ai fini di giustificare la concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte.

La sussistenza del buon diritto del creditore deve essere, infatti, ponderata al momento della delibazione sull'istanza di sospensione, non già all'epoca del rilascio del decreto ingiuntivo. Sicché, quand'anche il giudice del monitorio abbia errato nel munire il decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione, poiché il credito non era fondato su uno dei documenti elencati dall'art. 642, comma 1, c.p.c., ovvero su documentazione proveniente dal debitore comprovante il diritto fatto valere, ugualmente il giudice dell'opposizione non potrà sospendere la provvisoria esecuzione, qualora l'opposto abbia fornito significativi elementi del suo buon diritto.

Il giudice dell'opposizione deve ponderare la ricorrenza dei gravi motivi in sintonia con il fine che persegue il giudizio di opposizione, nel corso del quale l'istanza di sospensione è stata avanzata, ossia l'accertamento, a cognizione piena, della sussistenza del diritto vantato dall'opposto e, all'esito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il che importa una declaratoria di condanna alla soddisfazione del credito.

A fronte di questo scopo, elusivamente orientato verso la verifica della ricorrenza nel mondo esterno della pretesa creditoria, scopo che connota intrinsecamente il procedimento nel quale l'istanza di sospensione si iscrive, non appare pertinente indagare, né sull'integrazione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo all'epoca in cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, né sulla tenuta patrimoniale all'attualità dell'opponente-esecutato, né sulla ricorrenza di un pericolo per l'opponente di non recuperare la somma versata in adempimento della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, qualora l'opposizione venga successivamente accolta, sulla scorta di una prognosi postuma (Trib. Modena, 16 gennaio 2012).

Come la valutazione in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in sede di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., si basa in via esclusiva sul fumus del diritto azionato, alla stregua della comparazione dinamica tra presupposti negativi del difetto di prova scritta o di pronta soluzione e presupposto positivo della verosimiglianza della pretesa, senza che assuma alcun pregio il periculum, così i gravi motivi che legittimano la sospensione si devono appuntare sulla enucleazione di elementi rilevanti nel merito, sia di natura assertiva, sia di natura istruttoria, che lascino presagire la fondatezza sostanziale dell'opposizione, ossia che inficino la ricostruzione in termini positivi in ordine all'esistenza del buon diritto dell'opposto.

Né tale ricostruzione contrasta con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura latamente cautelare della sospensione giustifica l'applicazione analogica dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.

E tanto perché il pericolo nel ritardo consentirà al giudice dell'opposizione di sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione, rimandando alla costituzione del contraddittorio tra le parti la conferma o revoca della sospensione, ma la sospensione potrà essere disposta solo in quanto ricorra il fumus di fondatezza dell'opposizione.

Sicché il periculum potrà al più influire sul quando, ma non sull'an della sospensione. Del resto, l'uso di un'espressione alquanto elastica, e per certi versi vaga, qual è la locuzione «gravi motivi», anziché di una formula omologa a quella contenuta nell'art. 648 c.p.c., non autorizza di per sé a riempire del contenuto più vario la clausola generale adoperata dall'art. 649 c.p.c., ritenendo che i gravi motivi sono integrati quando vi sia il fumus, quando vi sia il periculum ed altresì quando si acclari, peraltro a posteriori, che non ricorrevano le condizioni per disporre la provvisoria esecuzione inaudita altera parte.

Piuttosto, l'espressione «gravi motivi» è esemplificativa di due profili reputati prioritari dal legislatore:

a) da un lato, la ricorrenza di motivi di merito, ossia di ragioni attinenti alla fondatezza della pretesa sostanziale azionata, che non necessariamente sono integrati dal fatto che l'opposizione si basi su una prova scritta o di pronta soluzione, ma che possono essere desunti anche dalle deduzioni esposte sia dall'opponente sia dall'opposto ovvero dall'enucleazione dagli atti di causa di circostanze dirimenti in diritto (Trib. Modena, 14 aprile 2015; Trib. Massa, 19 giugno 2013);

dall'altro lato, la rimessione al giudice della valutazione in ordine alla gravità di tali motivi, al fine di riconoscergli un significativo margine di discrezionalità quanto all'incidenza delle ragioni addotte sulla concessione della sospensione.

Guida all'approfondimento

CATALDI, Il procedimento monitorio e l'opposizione al decreto ingiuntivo, Milano, 2006;

GABELLINI, L'esecutività del decreto ingiuntivo, destinato a Trattato sui procedimenti di cognizione (a cura di Cavallini), IV, in www.amsacta.unibo.it, 2012;

SANZO, Il procedimento d'ingiunzione (a cura di Capponi), Bologna, 2009;

VALITUTTI - DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Padova, 2013.

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