Inammissibilità del reclamo contro i provvedimenti resi nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.

03 Agosto 2016

È inammissibile il reclamo cautelare contro l'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c, dispone la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Massima

È inammissibile il reclamo cautelare contro l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c, dispone la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nonché avverso i provvedimenti assunti nel corso del relativo procedimento.

Il caso

Era instaurato un procedimento di composizione preventiva della lite ex art. 696-bis c.p.c. per ottenere la nomina di un consulente tecnico per la valutazione del danno subito in conseguenza di un intervento di implantologia.

Ammessa la nomina del consulente, viene proposto reclamo cautelare al fine di contestare l'elaborato depositato dallo stesso, per violazione dei relativi termini nonché del principio del contraddittorio. In particolare, il provvedimento oggetto di reclamo è quello di diniego a fronte dell'istanza ex art. 196 c.p.c. di rinnovazione delle operazioni peritali.

La questione

La questione pregiudiziale all'esame del collegio è quella afferente l'ammissibilità del reclamo cautelare avverso il provvedimento impugnato.

Le soluzioni giuridiche

Mediante la pronuncia che si annota, per pervenire alla soluzione, si effettua una premessa in ordine alla natura dell'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, osservandosi, in buona sostanza, che l'art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto nel nostro sistema processuale con scopi essenzialmente conciliativi, sicché i relativi provvedimenti non assumono natura cautelare né, per questa ragione, l'emanazione degli stessi postula la necessaria sussistenza del periculum in mora.

Sotto il profilo più squisitamente positivo, nella decisione in commento si osserva che l'art. 696-bis c.p.c. rimane silente in ordine alla possibilità di impugnare i relativi provvedimenti, rinviando all'art. 695 c.p.c. per il quale il giudice decide sull'istanza di istruzione preventiva con ordinanza non impugnabile.

Nella motivazione si ricorda, a tale proposito, che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli artt. 669-terdeciese 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova (C. Cost. n. 144/2008, in Giust. Civ., 2009, n. 2, 299, con nota di GIORDANO; per la soluzione contraria v., poco prima dell'intervento della Corte Costituzionale, Trib. Catanzaro, 7 settembre 1998, in Giust. Civ., 1998, I, 3257, con nota di FITTANTE).

Osserva a questo punto il collegio che tale regime non è stato esteso dalla Corte Costituzionale anche ai provvedimenti che ammettono l'istanza di istruzione preventiva, pur nella ritenuta natura cautelare degli stessi patrocinata dalla richiamata decisione del giudice delle leggi.

Si conclude, in detta prospettiva, che a maggior ragione tale soluzione non può essere predicata con riferimento al provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. ed alle misure assunte nel corso del relativo procedimento, che non assumono natura cautelare e considerata la possibilità per la parte di far valere eventuali vizi processuali nel successivo giudizio di merito.

Osservazioni

La pronuncia in commento deve essere sostanzialmente condivisa.

In realtà il Tribunale di Ravenna avrebbe ben potuto pervenire in modo più agile a tale soluzione, senza richiamare i precedenti della Corte Costituzionale concernenti le misure di istruzione preventiva “classica” che, a differenza dei provvedimenti ex art. 696-bis c.p.c., hanno natura cautelare.

Infatti, non appare superfluo ricordare, a riguardo, che la principale argomentazione a tal fine utilizzata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia C. cost. n. 144/2008, richiamata anche nella decisione che si annota, è quella che fa leva sulla natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva, che condividerebbero con le misure cautelari la ratio di evitare i pericoli irreparabili di pregiudizio riconnessi anche al tempo “fisiologico” per far valere il diritto in via ordinaria. Nella delineata prospettiva, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., una disciplina differenziata quanto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dei ricorsi cautelari e di quelli, aventi la medesima natura, di istruzione preventiva. In particolare, in motivazione, la Corte Costituzionale ha sottolineato che il contrasto con l'art. 3 Cost., nella misura in cui impedisce al legislatore ordinario di trattare diversamente situazioni simili ove ciò si ponga in contrasto con il generale principio di ragionevolezza, è particolarmente evidente laddove si confronti il sequestro probatorio di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c. con le misure di istruzione preventiva, essendo in entrambi i casi i provvedimenti orientati a salvaguardare la valenza di un mezzo di prova per la funzione che lo stesso potrebbe svolgere nel corso del giudizio di merito

A riguardo la Corte Costituzionale si è specialmente ricondotta ai principi già sanciti nella decisione con la quale l'art. 669-terdecies c.p.c. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva il reclamo cautelare anche avverso i provvedimenti di rigetto (C. Cost. n. 253/1994, in Giust. Civ., 1994, I, 2087), per superare l'argomento secondo cui a fronte del diniego di una misura di istruzione preventiva sarebbe comunque possibile riproporre l'istanza ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., osservando che la riproposizione del ricorso cautelare non è ammessa laddove sia proposta una domanda negli identici termini ed in costanza della medesima situazione di fatto rispetto alla prima istanza, con la conseguenza che siffatto strumento non può essere utilizzato, come invece il reclamo cautelare, al fine di eliminare un eventuale errore del giudice. La prassi giurisprudenziale è, invece, incline ad escludere la proponibilità del reclamo anche per contestare i provvedimenti di accoglimento di tale istanza. In particolare, secondo la Corte di Cassazione (v., ad es., Cass. civ., sez. un., n. 7129/1998, in Giust. Civ., 1998, I, 2130, con nota di GIACALONE), i provvedimenti che accolgono il ricorso volto ad assumere una prova in via preventiva non possono essere oggetto di reclamo, in quanto la controparte non potrebbe subire alcun pregiudizio dall'assunzione cautelare del mezzo di prova la controparte, stante la possibilità per il giudice del merito, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., di rinnovare il giudizio in ordine all'ammissibilità e rilevanza della prova assunta ex artt. 692 e ss. c.p.c. (tale tesi è stata condivisa in un obiter dictum anche dalla richiamata decisione n. 144/1998 della Corte Costituzionale).

Corretto, peraltro, appare il ragionamento seguito dal Tribunale di Ravenna per dichiarare inammissibile il reclamo proposto. Invero, l'art. 696-bis c.p.c., introdotto nel c.p.c. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, prevede che, anche in assenza del pericolo di non poter effettuare la consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito può essere adito ante causam, il giudice che sarebbe competente per lo stesso onde richiedere l'espletamento di una consulenza tecnica finalizzata ad accertare in via preventiva la presumibile entità del risarcimento danni dipendente dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Si tratta di uno strumento volto ad agevolare una composizione della lite prima dell'instaurazione del giudizio di merito e quindi finalizzato soprattutto alla riduzione del contenzioso giudiziario.

La dottrina prevalente nega che la consulenza tecnica preventiva, la cui ammissibilità prescinde invero dal requisito del periculum in mora, abbia natura cautelare, sottolineando che la stessa è, piuttosto, uno strumento finalizzato alla riduzione del contenzioso giudiziario mediante una chiarificazione dei fatti controversi che dovrebbe indurre le parti, le quali possono così avere un quadro più chiaro della situazione, a conciliarsi (cfr., in giurisprudenza, Trib. Trapani, 10 ottobre 2006, in Giur. Merito, 2007, n. 6, 1649). La natura cautelare di un provvedimento come la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è messa in discussione soprattutto con riguardo a due aspetti, i.e. alla circostanza per la quale la concessione degli stessi può avvenire sia in assenza del periculum in mora ed alla mera eventualità, espletata la consulenza, dell'instaurazione del giudizio di merito.

Strumenti del tutto simili alla nostra consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. si stanno affermando anche in altri sistemi processuali europei: i presumibili tempi e costi di un giudizio di cognizione ordinario stimolano, infatti, l'interesse delle parti a “fissare” immediatamente i fatti controversi, in modo da introdurre il giudizio di merito soltanto qualora lo stesso sia effettivamente necessario.

La natura cautelare di tali provvedimenti è stata negata anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, adita in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CGCE, 28 aprile 2005, Saint Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA, C-104/03, in Racc., 2005, 3481 ss, nonché in Int'lis, 2006, n. 2, 76, con nota di BESSO). Un giudice olandese aveva infatti chiesto alla Corte comunitaria se l'audizione preventiva di testimoni prevista dall'art. 186 del codice di procedura civile olandese potesse considerarsi un provvedimento cautelare ai fini della suddetta disposizione, dal momento che una tale misura può essere richiesta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di merito e non soltanto al fine di conservare una prova che non potrà probabilmente essere assunta nel corso dello stesso, ma anche per offrire ai soggetti interessati uno strumento utile per valutare, attraverso una più compiuta individuazione dei fatti rilevanti, le effettive chances di successo delle rispettive pretese.

Guida all'approfondimento

BESSO, La prova prima del processo, Torino 2004;

BESSO, L'assunzione preventiva della prova sganciata dal periculum in mora non è – secondo la Corte europea di giustizia – un procedimento provvisorio o cautelare, in Int'lis, 2006, n. 2, 76;

BESSO, Istruzione preventiva e reclamo: una “relazione” davvero inammissibile?, in Giur. it., 2008, 174;

GIORDANO, Istruzione preventiva e reclamo cautelare: l'intervento della Corte Costituzionale, in Giustizia Civile, 2009, n. 2, 299;

ROMANO A.A., Il nuovo art. 669-bis tra mediation ed anticipazione della prova, in Corr. Giur., 2006, 405.

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