Nullità e inesistenza della notificazione: le Sezioni Unite si pronunciano
25 Luglio 2016
IL CASO Tizio conviene dinnanzi al Giudice di primo grado un quotidiano ed il suo direttore pro tempore, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione in relazione ad alcuni articoli da loro pubblicati nei giorni immediatamente successivi al suo arresto per concorso esterno in associazione mafiosa. La domanda viene respinta e Tizio la ripropone in appello. Gli appellanti nominano nuovo difensore ed eleggono domicilio presso di lui. Anche il giudice di seconde cure rigetta il gravame. Tizio propone ricorso per Cassazione, notificandolo però alle parti nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio. I convenuti resistono con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso dovuta all'inesistenza della sua notificazione. La Terza Sezione della Corte di Cassazione rileva un contrasto giurisprudenziale inerente alla nullità/inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione, rimette gli atti al Primo Presidente che assegna il ricorso alla Sezioni Unite.
CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE Le Sezioni Unite devono pertanto stabilire se la notificazione del ricorso per Cassazione nel domicilio eletto per il primo grado, quando in appello sia stato eletto nuovo domicilio presso diverso difensore, sia nulla, pertanto rinnovabile, ovvero inesistente, quindi insanabile. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità vede due orientamenti opposti.
CRITERIO DISTINTIVO GENERALE Le Sezioni Unite evidenziano la necessità di stabilire un criterio generale univoco che consenta una precisa distinzione tra le nozioni di inesistenza e nullità della notificazione. Partendo da un'analisi degli artt. 160 e 156 c.p.c., unici ad occuparsi della invalidità della notificazione, la Corte afferma che «in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contemplala categoria dell'inesistenza nemmeno con riguardo alla sentenza priva di sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità, ex art. 161 c.p.c., totalmente insanabile». Ed ancora «L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto» . Conclude poi sottolineando che «l'inesistenza non è un vizio dell'atto più grave della nullità, dovendo ricondurre la dicotomia nullità/inesistenza alla bipartizione tra atto e non atto».
REQUISITI STRUTTURALI La Suprema Corte chiarisce che la notificazione è una sequenza di atti avente scopo la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, caratterizzata dai seguenti elementi costitutivi:
La Corte dunque abbandona la tesi secondo cui il requisito del collegamento tra il luogo della notificazione e destinatario sia necessario ai fini della validità della notificazione. Si tratta di un elemento «esterno al perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della nullità, sanabile ex tunc con la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto». Nel caso di specie, la notificazione del ricorso eseguita presso il procuratore cessato, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., sanata dall'avvenuta costituzione della parte. Le Sezioni Unite pertanto dichiarano il ricorso ammissibile e rimettono gli atti alla terza sezione civile.
Di seguito si riportano i due principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza in commento: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotate, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere dette attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè in definitiva omessa”.
"Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
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