Contenzioso con Equitalia: di chi è la giurisdizione?

Redazione scientifica
26 Luglio 2017

Il giudice ordinario trattiene la causa presso di sé in relazione alle cartelle di pagamento che abbiano ad oggetto crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento e alla domanda di risarcimento danni; mentre la rimette al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.

Questione di giurisdizione. L'avv. A.P. citava in giudizio Equitalia chiedendo la riduzione delle iscrizioni ipotecarie eccedenti un terzo l'importo del credito iscritto oltre al risarcimento danni.

La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e proponeva regolamento di giurisdizione.

Il discrimine è la natura della pretesa. Le Sezioni Unite intervengono ricordando che «ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinnanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria» (Cass. Sez. Un. n. 14831/2017).

Il giudice ordinario dovrà trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relativa a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda di risarcimento danni e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.

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