Difesa personale del condomino per la revoca dell'amministratore e rimborso delle spese processuali
26 Luglio 2017
Massima
Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è necessario il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., in quanto il procedimento camerale si conclude con un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o status. Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino ricorrente può richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale. Il caso
Un condomino deposita personalmente, senza avvalersi del ministero dell'avvocato, un ricorso per la revoca dell'amministratore del condominio, in sede di volontaria giurisdizione, ascrivendo allo stesso gravi irregolarità; il tribunale di Roma dichiara inammissibile la domanda in quanto proposta dalla parte personalmente; adita in sede di reclamo, la corte di appello capitolina afferma, invece, che nel procedimento di revoca dell'amministratore del condominio ciascun partecipante è legittimato a difendersi personalmente, trattandosi di un giudizio di volontaria giurisdizione ed accerta, quindi, la sussistenza delle denunciate gravi inadempienze così disponendo la revoca dell'amministratore dall'incarico e condannando, altresì, lo stesso al rimborso delle spese processuali di entrambe le fasi del procedimento, liquidate a titolo di compenso professionale. Il decreto è impugnato dall'amministratore con ricorso per cassazione per due motivi ed è, quindi, annullato dalla Suprema Corte, con decisione in camera di consiglio, limitatamente al capo relativo alla condanna al rimborso delle spese di lite per la prima fase del giudizio. La questione
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c., benchè «formalmente camerale», è «sostanzialmente contenzioso» ed a parti contrapposte, sicchè il ricorrente non può difendersi personalmente in violazione dell'art. 82 c.p.c.; con il secondo motivo si censura il rimborso delle processuali anche per la prima fase del procedimento in cui il ricorrente ha agito senza il patrocinio di avvocato. Le soluzioni giuridiche
La prima censura, attinente ad un vizio in procedendo, viene ritenuta inammissibile richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. civ., Sez. Un., 29 ottobre 2004 n. 20957) secondo il quale il provvedimento della corte di appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore, ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., vertendosi nella volontaria giurisdizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione se non per la statuizione relativa alla condanna al rimborso delle spese processuali, in quanto incidente su posizioni soggettive attive e passive derivanti da un autonomo rapporto obbligatorio. La questione relativa alla validità della difesa personale del condomino nel procedimento di revoca dell'amministratore viene, tuttavia, affronta dalla Cassazione in quanto implicata dal secondo motivo del ricorso. Al riguardo viene ancora richiamata la configurazione della revoca giudiziale dell'amministratore di condominio invalsa nella giurisprudenza, in virtù di Cass. Sez. Un. n. 20957/04, quale rimedio eccezionalmente «sostitutivo» della volontà assembleare ed «urgente» a fronte del pericolo di grave danno alla gestione del condominio derivante da determinate condotte dell'amministratore, operante secondo un procedimento improntato a «rapidità, informalità ed ufficiosità», nel contraddittorio con il solo amministratore; l'intervento giudiziale è, quindi, diretto alla sola «attività di gestione di interessi» senza possibilità di incidere con efficacia decisoria sulle posizioni soggettive inerenti al rapporto di mandato tra condòmini ed amministratore, le quali restano autonomamente deducibili in un giudizio a cognizione piena. Da tale configurazione della revoca giudiziale dell'amministratore e, in particolare, dalla mera funzione di gestione di interessi, con esclusione della efficacia decisoria, è, quindi, argomentata la non necessità del patrocinio dell'avvocato ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c.. Il secondo motivo del ricorso viene, tuttavia, accolto in forza del rilievo che nella prima fase del giudizio, avanti al tribunale di Roma, il condomino istante si è difeso personalmente e, quindi, non ha diritto al rimborso delle spese processuali relativamente al compenso professionale spettante all'avvocato ma solo all'eventuale rimborso delle spese vive concretamente sopportate ed indicate in apposita nota. Osservazioni
La Cassazione accentua i caratteri di informalità ed ufficiosità del procedimento di revoca dell'amministratore precisando che il condomino può agire anche personalmente, senza avvalersi del patrocinio dell'avvocato, pur richiesto in via generale dall'art.82, comma 3, c.p.c. per «stare in giudizio» avanti al tribunale ed alla corte di appello. La soluzione adottata può trovare, invero, razionale giustificazione nell'esigenza di assicurare con ampiezza, attraverso una deregulation dell'iniziativa giudiziale, la corretta gestione del condominio anche nei casi nei quali la maggioranza dei condòmini non sia in grado, per inerzia o inefficienza ovvero per collusione con l'amministratore inadempiente, di provvedere autonomamente a ripristinare la funzionalità della situazione di condominio. Non può, tuttavia, sottacersi che l'iniziativa personale di ogni condomino nei confronti del rispettivo amministratore appare, da un lato, suscettibile di pregiudicare ulteriormente la ragionevole durata dei processi civili avanti ai giudici di merito e, dall'altro, espone il ricorrente “fai da te” al rischio del pieno rimborso delle spese processuali in caso di soccombenza nei riguardi dell'amministratore che, invece, sia stato efficacemente difeso da un avvocato. Quanto al primo profilo di criticità l'impatto sulla giustizia civile potrebbe, però, ritenersi in prospettiva più tollerabile nell'ambito del divisato confinamento della materia del condominio nella competenza per materia dell'istituendo «giudice onorario di pace» in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge – delega di riforma della magistratura onoraria (l. 28 aprile 2016, n. 57) ove, all'art. 2, comma 15, lett.a), si prevede che «le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici» siano attribuiti alla competenza dell'ufficio del giudice di pace. E' evidente, infatti, che l'azione personale di ogni condomino sia senz'altro più accettabile nella logica di una giustizia di prossimità piuttosto che in quella di un sistema «togato», vale a dire severamente selezionato sul piano professionale e, quindi, necessariamente sottodimensionato rispetto alla complessiva domanda di giustizia. Quanto, poi, al secondo profilo critico, inerente al rischio della soccombenza, chi scrive ha a suo tempo rilevato una incoerenza nella motivazione adottata da Cass., Sez. Un. n. 20957/2004, laddove si esclude che nel giudizio di revoca dell'amministratore del condominio sia configurabile una controversia su diritti e, ciononostante, si ammette la regolazione delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.c. sul presupposto che vi sia una parte vittoriosa ed una soccombente. Con tale rilievo non si intende, tuttavia, disconoscere che anche nell'ambito della volontaria giurisdizione, pur volta alla mera «gestione di interessi», possa innestarsi una situazione di conflitto in ordine al modo più corretto di provvedere a tale gestione e, quindi, sia giustificato l'accollo delle spese processuali a carico di colui che, con la sua condotta, sostanziale e/o processuale, abbia inciso negativamente sugli interessi da tutelare. E' da evidenziare, comunque, che l'art. 1129, comma 11, c.c. – così come riformulato dalla legge di riforma n. 220/12 in vigore dal 18 giugno 2013 – riconosce al condomino che abbia ottenuto, in sede giudiziale, la revoca dell'amministratore, il diritto al rimborso delle «spese legali» da parte del condominio, con ulteriore possibilità di rivalsa dell'ente di gestione nei confronti dell'amministratore revocato; il diritto al rimborso appare, tuttavia, prima facie circoscritto a quelle ipotesi di «gravi irregolarità» nelle quali il condomino si sia dapprima inutilmente rivolto all'assemblea per la deliberazione di revoca dell'amministratore e si configuri, quindi, una situazione conflittuale tra il singolo e la maggioranza dei condòmini. E' comunque chiaro l'intento del legislatore della riforma di agevolare l'accesso alla difesa tecnica anche al fine di garantire la corretta funzionalità della situazione del condominio negli edifici. L'orientamento della Cassazione è consolidato nell'affermare che il patrocinio dell'avvocato sia necessario solo ove il procedimento camerale sia destinato ad incidere sul diritti o status, così assumendo carattere contenzioso: Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26365; Cass. civ., sez. I, 29 maggio 1990, n. 5026; Cass. civ. sez. I, 30 dicembre 1989, n. 583, in Foro it., 1990, I, 1238, con nota di PROTO PISANI, In tema di disciplina delle nullità causate da difetto (o da vizi) della difesa tecnica ; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1987, n. 5814, in Giur. it., 1988,I,978, con nota di MANDRIOLI,In tema di onere del patrocinio nei procedimenti camerali.. Il leading case costituito da Cass., civ., sez. un., 29 ottobre 2004 n. 20957 è stato criticamente annotato da PETROLATI, La revoca giudiziale dell'amministratore ed il giusto processo, in Rass. loc. cond., 2004, 661. In dottrina, CELESTE, La volontaria giurisdizione in materia condominiale, Milano, 2000, 234 e segg. conclude nel senso che l'ambito dell'iniziativa rimessa al giudice nella trattazione e definizione del procedimento camerale giustifica la minore esigenza di un difensore in senso tecnico. Sul regime delle spese del giudizio di revoca dopo la legge di riforma del condominio, LAZZARO-DI MARZIO-PETROLATI, Codice del Condominio, Milano, 2017, 367 e ss. Nel senso, poi, che siano rimborsabili le sole spese “vive” ove la parte si sia difesa personalmente, pur non operando come un avvocato ex art. 86 c.p.c., di recente anche Cass. civ., sez. VI-II, 17 ottobre 2016, n. 20980; Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389. |