Legittimità costituzionale della notifica ex art. 140 c.p.c.
26 Ottobre 2016
IL CASO Il Tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Per essere costituzionalmente legittima il rimettente sostiene infatti che la disposizione avrebbe dovuto prevedere il perfezionamento della notifica solo dopo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale oppure dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, analogamente a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. n. 80/2005.
DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Il Giudice di primo grado lamenta che l'impossibilità di usufruire dei dieci giorni previsti dall'art. 8 sia tale da determinare per il destinatario della notifica ex art. 140 c.p.c. disparità di trattamento ingiustificata, comportante violazione dell'art. 3 Cost. Afferma inoltre che da tale potenziale diversità di trattamento per casi identici deriverebbe violazione del principio di difesa ex art. 24 Cost., e conseguentemente, violazione del principio del contraddittorio, postulato dall'art. 111 Cost.
C. COST. N. 3/2010 La Consulta ricorda la pronuncia n. 3/2010, che aveva dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale del previgente testo dell'art. 140 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte dichiara infatti che «a fondamento di tale pronuncia, questa Corte ha avuto modo di sottolineare come la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la costituzione in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, si ponesse in contrasto con i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità; rilievi, questi, ai quali nella citata sentenza si coniugava anche la considerazione della «ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982», disposizione sulla base della quale la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore».
QUESTIONE INFONDATA La Corte Costituzionale, ponendo la sopracitata sentenza come fondamento della disciplina posta alla base dell'art. 140 c.p.c. censurato, afferma che il Tribunale aveva invece raffrontato situazioni eterogenee. Infatti l'art. 140 c.p.c., «come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo; mentre, dall'altro lato, la previsione di un termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio». La Consulta aggiunge poi che estendere il termine “compiuta giacenza” (art. 8, comma 4, l. n. 890/1982) all'ipotesi ex art. 140 c.p.c. non avrebbe alcun senso, dal momento che «la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza». Conclude dunque affermando che non esiste né violazione dell'art. 3 Cost., né conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost., poiché la diversa disciplina delle situazioni, in considerazione della diversità delle fattispecie, si giustifica in termini di ragionevolezza (C. Cost. n. 146/2016). La questione proposta viene pertanto dichiarata manifestatamente infondata.
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