La procura per il giudizio di cassazione. Canoni e … misteri

Mauro Di Marzio
27 Ottobre 2016

È, quello della procura alle liti per il giudizio di cassazione, uno dei settori del diritto processuale in cui nel corso del tempo si sono manifestate più che altrove soluzioni caratterizzate da un tasso di formalismo a volte esasperato, tale da sfiorare la cavillosità, soluzioni che sembrerebbero apparire tendenzialmente obsolete o destinate, sia pure con una certa dose di ottimismo, al tramonto. Nell'articolo si esaminano i diversi aspetti del problema, tenendo conto della giurisprudenza di legittimità sulla questione, e delle considerazioni della dottrina più autorevole.
Il quadro normativo

La procura alle liti per il giudizio di cassazione richiede i seguenti specifici requisiti:

  • la procura deve essere conferita, a pena d'inammissibilità, esclusivamente ad un avvocato iscritto nell'albo dei cassazionisti (art. 365 c.p.c.);
  • il difensore deve essere munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.);
  • la procura per il ricorso per cassazione, se conferita con atto separato, deve essere indicata nel ricorso a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.); iv) la procura per il ricorso per cassazione, se conferita con atto separato, deve essere depositata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.).

Tali peculiarità hanno dato luogo, nel corso del tempo, al formarsi di una giurisprudenza che — è stato detto — ha costituito «il frutto di un fine obliquo perseguito dalla Corte di cassazione in una sorta di riflesso di autodifesa contro la semiparalisi indotta dall'aumento incontrollato dei ricorsi» (Chiarloni, 662; analogamente Gatti, 1337).

In realtà, oggi la tendenza pare essere ad un contenimento degli eccessi di formalismo. Ma il rischio di cadere in qualche trappola certo non manca.

Procura conferita ad avvocato non cassazionista

La procura conferita ad avvocato non cassazionista è invalida, poiché proveniente da professionista privo dello ius postulandi in quel particolare contesto.

Si è presentato più volte, nella pratica, il caso del ricorso per cassazione recante nell'intestazione il nome di un avvocato cassazionista e sottoscritto dal medesimo professionista, ma recante nella procura alle liti apposta in calce o a margine l'indicazione (e solo l'indicazione) di un diverso avvocato non cassazionista. In proposito la S.C. ha affermato che, se la procura è rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, nulla rileva che anche altro avvocato abilitato (il cui nome non compaia però nella procura) sia stato indicato nell'intestazione del ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso (Cass. civ., 12 ottobre 2015, n. 20468; Cass. civ., 26 febbraio 2009, n. 4691; Cass. civ., 15 ottobre 2002, n. 14657).

Il caso menzionato, cioè, è considerato in tutto e per tutto analogo a quello in cui la procura sia stata conferita puramente e semplicemente ad un avvocato non cassazionista.

Qualora il mandato sia stato conferito, poi, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, u.c., c.p.c. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 c.c. (Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15478).

Tassatività dell'elencazione degli atti su cui la procura può apporsi

La S.C. ha per lungo tempo stabilmente ritenuto che, per quanto riguarda gli atti processuali, la procura potesse essere apposta esclusivamente sul ricorso e sul controricorso, movendo dalla formulazione giudicata tassativa dell'art. 83 c.p.c., il quale, con riguardo al ricorso per cassazione, menzionava esclusivamente tali due atti (tra le tantissime Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13329; Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9462; Cass. civ., 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8708; Cass. civ., 28 agosto 2007, n. 18132; Cass. civ., 30 luglio 2007, n. 16862; Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2004, n. 12265). Sicché, esaurita la fase introduttiva del processo, in alternativa al rilascio della procura nel contesto di tali unici atti, occorreva il suo conferimento nella forma prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., ossia con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13329; Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8708), contenenti — in ossequio al requisito della specialità — il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Il principio della tassatività dell'elencazione degli atti su cui può essere rilasciata, in calce o a margine, la procura alle liti per il giudizio di cassazione ha avuto, come è stato detto, qualcosa di «misterioso» (Dittrich, 1734): curiosamente, infatti, la schietta tempra antiformalista dei giudici di legittimità, i quali hanno spiegato a chiare lettere che la medesima elencazione, per quanto concerne i gradi del giudizio di merito, non è tempestiva ma esemplificativa, si è dissolta — chissà perché — quando essi si sono trovati al cospetto delle procure apposte sugli atti sottoposti al loro stesso scrutinio.

È da credere che i termini della questione si siano però modificati. Occorre verificare, cioè, se ed in che misura la novella dell'art. 83 c.p.c., laddove ha previsto il conferimento della procura nella «memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», abbia inciso sulle regole che precedono.

La novella sembra spiegarsi proprio con l'intento del legislatore di contrastare l'opinione giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto avviene per il giudizio di merito, la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso. Ed in effetti, se è pur vero che la procura per il giudizio di cassazione è sottoposta ad un complesso di specifiche regole con carattere di specialità, destinate a prevalere sulla disciplina generale della procura, sembra da ritenere che l'inserimento nell'elencazione contenuta nell'art. 83 c.p.c. della memoria di nomina del nuovo difensore abbia fatto cadere l'argomento utilizzato dalla S.C. — la tassatività dell'art. 83 c.p.c. nella parte in cui si riferisce agli atti della fase di cassazione sui quali la procura può essere apposta — per escludere che la procura potesse essere apposta su atti diversi dal ricorso e controricorso.

L'impiego nel giudizio di cassazione della memoria di nomina del nuovo difensore, difatti, non appare preclusa dalle specifiche regole dettate in punto di ammissibilità-procedibilità dagli artt. 366 e 369 c.p.c. e riprese dall'art. 370 c.p.c. (menzione della procura rilasciata con atto separato nel ricorso e nel controricorso, deposito della procura rilasciata con atto separato entro un termine perentorio), giacché esse non sono riferibili alla procura contenuta su un atto processuale. D'altro canto, neppure può ritenersi che il conferimento della procura mediante la memoria di nomina del nuovo difensore debba essere escluso in ragione delle regole concernenti la tempestività del rilascio della procura, poiché esse non possono riguardare, per definizione, che l'originaria procura alle liti, ma non quella contenuta nella memoria di nomina di un nuovo difensore.

Resta da dire del divieto di nuove produzioni di atti e documenti di cui all'art. 372 c.p.c., tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Ebbene, non sembra che tale previsione possa ostare alla produzione della memoria di nomina di un nuovo difensore, ossia di un atto strumentale allo svolgimento del giudizio che necessariamente interviene nel corso di esso, nel qual caso dovrebbe riconoscersi che anche la procura con atto separato in ipotesi di sostituzione del procuratore — ad esempio perché deceduto nelle more del giudizio di legittimità — non possa essere prodotta.

Allo stato, non risulta che la SC si sia mai pronunciata — almeno in decisione massimate — ritenendo valida la procura rilasciata sulla comparsa di nomina di un nuovo difensore per il giudizio di cassazione. Ci sono però pronunce che hanno esaminato il problema in giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 ed hanno affermato che la nuova formulazione dell'art. 83 c.p.c. si applica solo alle cause sorte dopo.

Con riguardo al giudizio di cassazione — si è detto — la possibilità di conferire la procura alle liti a margine della comparsa di costituzione di un nuovo difensore è stata inserita nell'art. 83 c.p.c. dall'art. 45, comma 9, lett. a, l. n. 69 del 2009. Per espressa previsione dell'art. 58, comma 1, della stessa legge le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora un giudizio sia iniziato in primo grado prima di tale data è inammissibile la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio di cassazione ove la procura sia rilasciata a margine della comparsa di costituzione di tale nuovo difensore e autenticata dallo stesso, dovendo trovare applicazione il previgente art. 83, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22877; v. pure Cass. civ., 9 febbraio 2015, n. 2460; Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17604).

Il requisito della specialità « oggettiva » e « cronologica »

Quanto al connotato della specialità, il cui difetto è senz'altro rilevabile d'ufficio, occorre considerare due distinti angoli visuali: quelli, come è stato detto, della specialità oggettiva e della specialità cronologica (Ronco, 36).

  • La specialità oggettiva

Sotto il primo aspetto, quello della specialità oggettiva, è appena il caso di rammentare che non è per definizione idonea ad introdurre il ricorso per cassazione la procura generale alle liti.

In generale è stato più volte ribadito che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c. va inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo ed a una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità. Tale principio opera in modo diverso, però, a seconda che la procura sia apposta direttamente a margine od in calce al ricorso oppure venga conferita per atto separato, ossia come procura speciale notarile: in questo secondo caso la procura deve manifestare espressamente, sotto entrambi i profili, il riferimento al giudizio di cassazione; viceversa quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di impugnazione, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto (Cass. 9 gennaio 2003, n. 137; Cass. 16 maggio 2003, n. 7637; Cass. civ., 13 agosto 2004, n. 15738; Cass. 18 marzo 2005, n. 5953; Cass. 5 settembre 2005, n. 17768; Cass. 12 luglio 2005, n. 14611; Cass. 17 settembre 2013, n. 21205).

In buona sostanza la procura apposta sul ricorso per cassazione è perciò stesso speciale. Quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essa viene a costituire un unicum con esso, sicché il requisito della specialità sussiste non soltanto se il testo della procura contenga un espresso riferimento al giudizio di legittimità che la parte intende intraprendere, ma anche se lo stesso nulla dica in proposito ovvero se — in particolare per l'impiego di timbri — richiami altri gradi o fasi del giudizio, unitamente o meno al ricorso per cassazione (per varie fattispecie v. Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10443; Cass. civ., 8 gennaio 2001, n. 200; Cass. civ., 6 marzo 2003, n. 3349; Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2340; Cass. civ., 31 marzo 2007, n. 8060; Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26504; Cass. civ., 01 settembre 2014, n. 18468; Cass. civ., 23 luglio 2015, n. 15538; Cass. civ., 11 novembre 2015, n. 22979). Tuttavia soluzioni distoniche sono sempre in agguato: è stato così di recente detto che difetta del requisito della specialità la procura rilasciata in calce al ricorso recante uno specifico riferimento ad altro giudizio, del quale sia anche individuata l'udienza, non essendo tale difetto emendabile neppure attraverso il rilascio di successiva procura notarile di ratifica e sanatoria della precedente (Cass. civ., 14 marzo 2016, n. 4980).

  • La specialità cronologica

Altrettanta attenzione richiede il requisito della specialità cronologica.

Esso va riguardato sotto un duplice aspetto, considerando il termine prima del quale ed il termine dopo il quale la procura non può essere rilasciata.

Sotto il primo profilo, la procura alle liti non può essere rilasciata prima della pubblicazione della sentenza di merito impugnata. È fermo, in proposito, l'insegnamento secondo cui la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa: ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio (Cass. civ., 07 gennaio 2016, n. 58; Cass. civ., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass. civ., 9 marzo 2011, n. 5554; Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14843).

Con riguardo al rito del lavoro, poi, è stato ulteriormente chiarito che la procura va rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e non soltanto dopo la lettura del dispositivo in udienza (Cass. civ., 24 giugno 2008, n. 17145; Cass. civ., 2 maggio 2007, n. 10099; Cass. civ., 21 maggio 1996, n. 4660).

Va ora esaminato il secondo profilo, concernente il termine dopo il quale la procura non può essere rilasciata. Il termine ultimo entro il quale la procura va rilasciata si desume dal combinato disposto dell'art. 365 c.p.c., ove è detto che il ricorso è sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato cassazionista munito di procura speciale, e dell'art. 125, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce, in deroga al precedente comma della medesima disposizione, che la procura al difensore non può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto.

Ciò comporta importanti conseguenze applicative, le quali assumono particolare rilievo assieme all'osservazione che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal conferente non si estende alla data di essa (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 1994, n. 6334). Di qui è stata comminata la sanzione di inammissibilità nel caso della:

i) procura apposta dal controricorrente in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione; la collocazione della procura rende inammissibile controricorso e ricorso incidentale, determinando incertezza in ordine alla anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'atto di resistenza o di impugnazione (Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5443; Cass. civ., 14 febbraio 2006, n. 3188; Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1826; Cass. civ., 20 agosto 2004, n. 16349; Cass. civ., 24 maggio 2004, n. 9916; Cass. civ., 27 luglio 2002, n. 11133; Cass. civ., 3 giugno 2002, n. 7998); viceversa la procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità (Cass. civ., 4 maggio 2016, n. 8798);

ii) procura rilasciata in calce alla sentenza impugnata; la collocazione della procura rende inammissibile il ricorso per cassazione potendo essa essere stata conferita dopo la notifica del ricorso, anche se prima del deposito in cancelleria, ex art. 369, n. 2, c.p.c. (Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3159; Cass. civ., 3 maggio 2005; Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14843);

iii) procura apposta dal ricorrente in calce o a margine del ricorso per cassazione, quando questa non sia trascritta nella copia notificata al resistente (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 1994, n. 6334; Cass. civ., 23 aprile 1999, n. 4038; Cass. civ., 13 settembre 2006, n. 19560); in tal caso la certezza della tempestività si realizza soltanto nell'ipotesi che la procura in calce o a margine del ricorso (così come del controricorso) compaia sulla copia destinata al resistente, giacché in tal caso l'ufficiale giudiziario richiesto della notifica, nel collazionare originale e copia dell'atto e nell'attestarne la conformità, dichiara, con l'efficacia propria dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c., che, al momento di iniziare il procedimento di notificazione la procura esisteva già.

Su quest'ultimo punto la giurisprudenza non è però stabile. Anche di recente è stato ripetuto che, qualora la procura al difensore, pur essendo apposta a margine dell'originale del ricorso per cassazione, non sia trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario — poiché ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.c., l'ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all'originale — il ricorso è inammissibile per l'incertezza dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se, nell'intestazione, sia menzionata la rappresentanza dell'avvocato («giusta mandato a margine del ricorso») e pur se l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è «come sopra rappresentato e difeso» (Cass. civ., 9 ottobre 2006, n. 21682).

Altre volte è stato detto che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto. La S.C. ha dunque ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura: l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto (Cass. civ., 2 luglio 2007, n. 14967); la semplice menzione della procura nella relata di notificazione (Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15086); la semplice menzione della procura nell'intestazione dell'atto di impugnazione sia nell'originale che nella copia notificata (Cass. civ., 11 dicembre 1995, n. 12684); la menzione espressa contenuta nell'intestazione dell'atto, sia nell'originale che nella copia notificata, nonché la relata di notificazione, nella quale l'ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente (Cass. civ., 5 aprile 2001, n. 5077).

Sempre in tema di specialità cronologica, nulla rileva, invece, che la procura per il ricorso (e controricorso) per cassazione sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, come pure potrebbe essere sostenuto sulla base dell'art. 365 c.p.c., nella parte in cui richiede che l'atto sia sottoscritto da un avvocato « munito di procura speciale », ossia già dotato della procura al momento della sottoscrizione dell'atto, che non può non essere successiva alla redazione di esso (Cass. civ., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass. civ., 23 aprile 1999, n. 4038).

Tempestività del deposito della procura

Un'ulteriore considerazione deve essere aggiunta con riguardo alla tempestività, questa volta non già del rilascio, bensì del deposito, della procura conferita con atto separato, scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico.

In tali ipotesi la procura deve essere depositata a pena di improcedibilità insieme con il ricorso, ossia nel termine perentorio di 20 giorni dall'ultima notifica, non essendo applicabile alla procura l'art. 372 c.p.c.. Difatti, l'art. 369, comma 2, c.p.c., il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della procura speciale al difensore, conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. La citata norma, pertanto, mentre non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non consente di evitare la suddetta sanzione mediante un deposito successivo all'indicato termine, tenendo conto dell'inapplicabilità alla procura al difensore dell'art. 372 c.p.c., ed altresì considerando che la procura stessa condiziona l'esistenza del ricorso, di modo che la necessità della presenza di essa non può trovare eccezione sulla scorta di apprezzamenti inerenti alla sua rilevanza, come invece per altri fra i documenti contemplati dall'art. 369 c.p.c. (Cass. civ., 14 luglio 1993, n. 7802; Cass. civ., 27 aprile 1998, n. 4266; Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2002, n. 10722; Cass. civ., 15 aprile 2004, n. 7226).

La certificazione dell'autenticità della sottoscrizione nel giudizio di cassazione

Si è visto che ai fini della valida instaurazione del giudizio di cassazione la procura deve essere conferita, a pena d'inammissibilità, esclusivamente ad un avvocato iscritto nell'albo dei cassazionisti. Tale profilo va ora esaminato nelle sue implicazioni con la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione da parte del conferente la procura.

In diverse occasioni la S.C. si è soffermata sulla certificazione effettuata da avvocato non cassazionista. Si trova in proposito affermato, anche di recente, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce o a margine dell'atto « sia certificata autografa da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto » (Cass. civ., 12 ottobre 2015, n. 20468; Cass. civ., 21 luglio 2009, n. 16915; Cass. civ., 10 luglio 2002, n. 10030. Nel primo caso si trattava di un avvocato non ancora cassazionista, nel secondo di un avvocato radiato dall'albo).

Può accadere che la procura in calce o a margine del ricorso per cassazione rechi il nominativo di un determinato avvocato, ma sia poi sottoscritta per autentica da un altro avvocato: in tal caso la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione da parte di un avvocato non indicato in procura non basta da sola all'esistenza della procura stessa. È stato in proposito affermato che: «Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo è inammissibile per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista» (Cass. civ., 20 gennaio 2011, n. 1235; Cass. civ., 01 dicembre 1988, n. 6509).

Di simile principio, come di altri in materia di procura alle liti per il ricorso per cassazione, viene fatto uso e talvolta abuso. Esso — si ribadisce — ha o può avere un senso nel caso in cui nella procura alle liti sia indicato l'avvocato Tizio, ma la sottoscrizione per autentica sia apposta dall'avvocato Caio, ossia da un professionista che non ha ricevuto l'incarico: sempre che l'avvocato Tizio non abbia tuttavia sottoscritto il ricorso per cassazione, poiché, in tal caso, sembra doversi piuttosto applicare il principio secondo il quale la sottoscrizione in calce al ricorso per cassazione dell'avvocato investito della procura vale a supplire la mancanza della stessa sottoscrizione per autentica. Viceversa, nell'ultima delle sentenze da ultimo citate (Cass. civ., 20 gennaio 2011, n. 1235), la procura a margine conferita all'avvocato B. era sottoscritta per autentica dallo stesso avvocato B., mentre il ricorso per cassazione era sottoscritto dall'avvocato F.: la fattispecie, cioè, non aveva nulla a che vedere con la massima e, anzi, si versava in un caso del tutto analogo a quello in cui il difensore dotato di una valida procura abbia però semplicemente omesso di sottoscrivere il ricorso per cassazione, senza che ciò comporti alcun pregiudizio per l'ammissibilità del medesimo.

Un contrasto giurisprudenziale, infine risolto, si è manifestato con riguardo ad una particolare ipotesi di mancanza della certificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal conferente, ossia nel caso in cui l'avvocato, pur non avendo sottoscritto per autentica la procura in calce o a margine del ricorso per cassazione, oppure del controricorso, avesse però sottoscritto l'atto medesimo.

Non è il caso di indugiare a ricordare i diversi orientamenti formatisi. Basterà ricordare che la soluzione del contrasto si è avuta con l'affermazione del principio secondo cui: «L'art. 83, comma 3, c.p.c., che richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce» (Cass. civ., sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass. civ., 13 giugno 2006, n. 13621).

Ratifica della procura alle liti in cassazione

Sembra infine da mantenere fermo, nonostante la modificazione dell'art. 182 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'indirizzo che escludeva la ratifica della procura per il giudizio di cassazione, neppur nei limiti temporali dell'art. 125 c.p.c., non applicabile al giudizio di cassazione stante la previsione del terzo comma di esso (tra le tante, per l'esclusione di sanatoria e ratifica della procura nel giudizio di cassazione, v. Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8708; Cass. civ., 28 agosto 2007, n. 18132): ed infatti, la ratifica con atto successivo sembra tuttora inammissibile, perché, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi, nel giudizio di cassazione, devono necessariamente sussistere al momento del conferimento della procura speciale (Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8708; Cass. civ., 28 agosto 2007, n. 18132, concernente il caso il caso di procura speciale con atto notarile rilasciata solo dopo l'atto di integrazione del contraddittorio, contenente una mera procura a margine; Cass. civ., 5 giugno 2007, n. 13086; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13537; anche Nappi, 942, esclude che «la modifica dell'art. 182 possa consentire di pervenire alla sanatoria delle descritte nullità»).

Validità della procura e tardività del controricorso

Non incide sulla validità della procura apposta in calce o a margine del controricorso la tardività di quest'ultimo (sempre che la notificazione al ricorrente ex art. 370 c.p.c. abbia avuto luogo), sicché il procuratore può in tal caso partecipare alla discussione orale ed gli spettano i diritti corrispondenti (Cass. civ., 13 maggio 2010, n. 11619; Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3325).

Viceversa, in mancanza della notificazione l'atto non può essere qualificato come controricorso e non abilita perciò la parte neppure alla discussione orale (Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22928; Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17688; Cass. civ., 5 dicembre 2014, n. 25735).

Guida all'approfondimento

CHIARLONI, Contrasti tra diritto alla difesa e obbligo di difesa: un paradosso del formalismo concettualista, in Riv. dir. proc., 1982, 662;

DiITTRICH, Costituzione di nuovo difensore in Cassazione e formalismo processuale: ancora sulla elencazione degli atti di cui all'art. 83, 3° co., c.p.c. in Riv. dir. proc., 2008, 1734;

GATTI, Ancora (purtroppo) sul difetto di specialità della procura a margine nel ricorso per cassazione, in Giust. civ., 1998, I, 1337;

NAPPI, Art. 83, in Consolo (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano, 2010, 942;

RONCO, Tre canoni ed un mistero per la fase introduttiva del giudizio di cassazione, in Giur. it., 1995, I, 1, 36

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