Azioni di rilascio su beni non appartenenti al debitore concordatario
27 Ottobre 2016
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 l.f.) riguarda i beni e i crediti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo (esclusi i beni personali di cui all'art. 46 l.f. ) ovvero i beni di cui questi sia effettivamente titolare, e non già quelli di cui per qualsiasi ragione abbia la mera disponibilità: ne consegue che i beni non appartenenti al debitore concordatario e da questi detenuti possono costituire oggetto delle azioni di rilascio da parte degli aventi diritto. (Nella specie, il Trib. ha accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ritenendo l'azione cautelare ammissibile ai sensi dell'art. 168 l.f.).
|