Anche la negligenza comporta la revoca dei Fondi strutturali
31 Ottobre 2016
In materia di Fondi strutturali e frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: ogni irregolarità può giustificare la revoca del contributo; le irregolarità possono avere carattere o sostanziale; gli Stati membri devono accertare e perseguire le irregolarità e ne sono responsabili verso la Commissione; le irregolarità possono essere tanto intenzionali quanto determinate da negligenza; i rimedi recuperatori e sanzionatori devono rispettare tanto il principio di efficacia quanto il principio di proporzionalità; la revoca dei finanziamenti può essere totale o parziale; poiché le irregolarità non devono determinare uno sviamento rispetto agli scopi dei fondi strutturali (il cofinanziamento è finalizzato al perseguimento di uno specifico obiettivo) una irregolarità parziale giustifica la revoca integrale del contributo quando essa pregiudichi il raggiungimento del risultato previsto dalla misura. (Nella specie, affermata la sussistenza della legittimazione attiva dell'appellante, in quanto gli eredi erano succeduti, continuando l'impresa sotto forma di comunione d'azienda e poi S.r.l., senza soluzione di continuità, la Corte ha respinto l'impugnazione del decreto regionale di revoca del contributo concesso). |