Espropriazione per pubblica utilità e pretesa usucapione: se ne occupa il giudice ordinario
18 Luglio 2017
La vicenda. Nelle more di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, venivano proposte due cause: il Comune promuoveva un giudizio di accertamento dell'usucapione del fondo avanti al tribunale locale; invece, i proprietari del fondo ai sensi dell'art. 133,comma 1, lett. g) d.lgs. n. 104/2010 chiedevano la tutela risarcitorio o in alternativa quella reipersecutoria avanti al Tar regionale.
Di chi è la Giurisdizione: Ga o Go? Veniva sospeso il processo amministrativo in attesa dell'esito di quello ordinario, nel cui ambito veniva proposto regolamento di giurisdizione. I proprietari del fondo nel dettaglio ritenevano che la causa promossa dal comune fosse di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il potere ablatorio della Pa. L'art. 133 lett. g) c.p.a. è stato di recente interpretato dalle Sezioni unite (Cass. n. 1092/2017) per cui «la domanda di retrocessione di un fondo per la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità che ne aveva consentito l'occupazione, è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione e, per il resto, ad un comportamento della Pa ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza. Di qui la giurisdizione amministrativa».
Rapporto di causalità o meramente occasionale. L'interpretazione dei Giudici Supremi permette quindi di ricondurre al potere ablativo della Pa, anche in via mediata, di atti, provvedimenti, accordi e comportamenti in materia di espropriazione. Tale riconducibilità non equivale a una derivazione meramente occasionale, ma deve essere limitata ad una scaturigine causale, ovverosia «il comportamento cui si ascrive la lesione deve essere la conseguenza d'un assetto d'interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo ma comunque espressione di un potere amministrativo esistente, che abbia reso possibile la condotta successiva», la quale rimane attratta alla giurisdizione amministrativa. Invece, ciò che ne segua da un atto o un fatto diverso e autonomo, non ha alcun collegamento causale con tale potere e, pertanto, eccede l'ambito applicativo dell'art. 133 cit..
In conclusione. Nel caso di specie, la mancata retrocessione del fondo occupato è una condotta che (quale che ne sia la ragione) si ricollega mediatamente al pregresso esercizio del potere espropriativo; l'eventuale usucapione della proprietà del fondo stesso, invece ne è una conseguenza puramente occasionale. Per tali motivi, le Sezioni Unite della Cassazione rigetta il ricorso per regolamento e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto l'accertamento in favore del comune dell'usucapione della proprietà del fondo. |