La procura per il ricorso in Cassazione conferita in calce all'appello è inammissibile e insanabile… e l'avvocato ne paga le spese
18 Luglio 2017
La procura conferita con l'atto d'appello... L'avvocato della parte dichiarava nell'intestazione del ricorso per cassazione di rappresentare e difendere la signora M.B. sulla base della delega in calce al ricorso in appello.
…rende inammissibile il ricorso... La Cassazione rileva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso poiché per giurisprudenza consolidata la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Dunque, un'eventuale procura apposta in margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, anche se conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.
…e non è suscettibile di sanatoria. Aggiungono i Giudice Supremi inoltre che tale inammissibilità non può essere superata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. come sostenuto dal ricorrente. Invero, «in tema di procura del tutto mancate, sin dall'origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale (v. Cass. n. 20016/2016) sia perché l'invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l'espletamento di un'attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito».
La condanna alle spese. La Cassazione conclude condannando alle spese il difensore poiché è ius receptum che quando «il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese di giustizia» (Cass. n. 58/2016). |