La decorrenza del termine per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. al decreto di trasferimento nell'ipotesi di aliud pro alio

18 Luglio 2017

La questione esaminata dai Giudici della Cassazione concerne il decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento nell'ipotesi di aliud pro alio.
Massima

Nella vendita forzata, l'ipotesi del c.d. aliud pro alio può essere fatta valere dalle parti del processo esecutivo, compreso il debitore, solo nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi: il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all'interno del processo esecutivo.

Il caso

Tizio, debitore in una procedura esecutiva, impugnava con opposizione agli atti esecutivi il decreto di trasferimento, deducendo la ricorrenza di una fattispecie di aliud pro alio.

L'opposizione era rigettata nei gradi di merito e, pertanto, Tizio proponeva ricorso per cassazione.

La questione

La questione esaminata dalla decisione in commento attiene al decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento nell'ipotesi di aliud pro alio ed alla prova in detto procedimento della tempestività dell'opposizione.

Le soluzioni giuridiche

Mediante la pronuncia in esame, la Suprema Corte ritiene manifestamente infondato il ricorso proposto dal debitore esecutato, confermando la propria giurisprudenza pregressa sulla problematica.

Rileva in primo luogo la Corte di Cassazione, infatti, che anche per le parti del processo esecutivo, compreso il debitore esecutato, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento decorre non già dall'emissione di tale provvedimento nel caso in cui voglia dedursi, come nel caso concreto, un aliud pro alio, bensì dal momento nel quale è emersa la assoluta difformità del bene rispetto a quello posto in vendita.

A riguardo, non è superfluo ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, n. 14165/2016).

In sostanza, la differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di aliud pro alio, con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1669/2016).

La Suprema Corte, premesso che il termine per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., decorre, anche per il debitore, dall'avvenuta conoscenza del vizio del provvedimento, evidenzia – e per tale assorbente ragione rigetta il ricorso – che spetta al debitore opponente provare di aver rispettato detto termine.

In altre e più chiare parole, a fronte dell'eccezione della controparte in ordine all'avvenuta decorrenza del termine previsto dall'art. 617 c.p.c., spetta al debitore dimostrare di aver conosciuto del vizio in un preciso momento.

Osservazioni

La soluzione affermata dalla Cassazione nella pronuncia in esame si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'onere, posto in capo all'opponente, di dimostrare di aver rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c..

Invero, è principio incontroverso in sede pretoria quello secondo cui colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (v., tra le molte, Cass. civ., sez. III, n. 7051/2012).

Pertanto, nell'ipotesi considerata, se una delle parti del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario intende proporre opposizione avverso il decreto di trasferimento del bene staggito al fine di dedurre un vizio consistente nell'aliud pro alio avrà la possibilità di farlo anche oltre il termine di conoscenza legale dell'atto impugnato purché dimostri di aver avuto contezza del vizio dedotto – ossia della radicale diversità del bene rispetto a quello posto in vendita ovvero della definitiva inidoneità all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario – in un momento successivo dopo il quale ha tempestivamente esperito l'opposizione ex art. 617 c.p.c..

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