Il giudice e la valutazione dell’attendibilità dei testi

Redazione scientifica
19 Luglio 2017

Le valutazioni delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Il caso. Il sig. A.E. proponeva domanda di risarcimento danni subiti a causa di un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto insieme all'autovettura condotta dal sig. R.M.. Il Giudice d'appello riteneva inattendibili i testi indotti dall'attore ed escussi in primo grado rigettava il motivo di gravame volto a far valere la nullità della sentenza di primo grado che aveva rimesso in termini la società assicurata, nonostante avesse prodotto solo all'udienza di precisazione delle conclusioni il fascicolo integrale del procedimento penale.

Veniva quindi proposto ricorso in cassazione per violazione degli artt. 184 e 184-bis c.p.c..

«Il ricorso è fondato». Invero, il giudice territoriale, accertata la tardiva produzione documentale effettuata in primo grado dall'assicurazione, riteneva comunque ammissibile la produzione probatoria sulla base del fatto che «i documenti nel caso di specie non assolvevano alla funzione probatoria dei fatti costitutivi delle eccezioni di merito svolte dalla società assicurativa, ma erano stati utilizzati soltanto in funzione di contestazione della attendibilità dei testi escussi».

La verifica dell'attendibilità dei testi. Ma tale tesi argomentativa – chiariscono i Giudici Supremi – contrasta con il principi pacifico per cui «anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione tra i “fatti” come dimostrarti dalle prove assunte e la “regola di diritto” alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente “funzione” del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare “a monte” l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo».

La produzione documentale tardiva era inammissibile. Non poteva quindi dichiararsi l'ammissibilità della produzione documentale tardiva effettuata oltre i termini perentori assegnati dal primo giudice ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore al d.l. n. 35/2005, con in l. n. 263/2005) non essendo ammessa alcune regressione del processo alla fase processuale istruttoria ormai conclusa, nel caso in cui le parti non abbiano esercitato il potere di deduzione probatoria nei termini di decadenza assegnati dal Giudice, fatta salva soltanto l'eventuale rimessione in termini per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ed essa non imputabile.

La Cassazione accogliendo il ricorso rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello.

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