Inesistenza della notifica di atti

Redazione scientifica
18 Agosto 2016

La Corte di Cassazione ribadisce il concetto per cui nel rito del lavoro, ai fini della notifica del ricorso in appello sia necessario considerare non la data d'udienza ex decreto presidenziale ma quella a cui successivamente si rinvia.

Mediante la sentenza n. 16517/2016, depositata il 5 agosto 2016, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di notifica dell'atto di appello a seguito di decreto di rinvio d'udienza.

Il caso. La vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda il rito del lavoro. La ricorrente, al termine del primo grado di giudizio, decide di adire alla Corte d' Appello.

L'atto di appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza (depositato in data 21 luglio 2010, con fissazione d'udienza al 26 febbraio 2013), doveva essere notificato alle parti avendo riguardo al termine di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c., ovvero entro i 10 giorni successivi al deposito del decreto. Il giorno 11 febbraio 2013, la data di udienza viene però rinviata di oltre un anno (precisamente al giorno 4 marzo 2014), senza che ne sia data comunicazione alle parti.

L'appellante principale deposita e notifica il ricorso nel termine, ex art. 435 c.p.c., ormai scaduto (ovvero il 27 settembre 2013). La Corte d'Appello ritiene il ricorso improcedibile, poichè la notifica dell'atto e del decreto del Presidente risultavano essere inesistenti, in quanto assolutamente tardivi rispetto al termine.

La società attrice decide di ricorrere in Cassazione sostenendo la propria tesi con un unico motivo con il quale lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 156 e 435 c.p.c. La parte ha rilevato che la Corte ha ritenuto la notificazione inesistente, senza tenere in considerazione il fatto che l'appellato si sia costituito in giudizio secondo i termini con appello incidentale; la notifica aveva quindi raggiunto lo scopo della conoscibilità dell'atto.

Inoltre a parere del ricorrente il termini di cui all'art. 435 c.p.c., sebbene non rispettato per la prima udienza indicata, era stato rispettato in relazione alla data dell'udienza rinviata.

La decisione della Corte. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso. Il principio su cui la Corte di Cassazione ha basato la propria decisione si ritrova in diverse pronunce precedenti, tra le quali spicca una pronuncia ricalcante quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2007 n. 14288) in base alla quale nel rito del lavoro «al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve aver riguardo quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata -ove, eventualmente, sopravvenga- in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima» (cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 aprile 2015 n. 8684).

In base a questa affermazione, la notifica dell'atto di appello effettuato dalla ricorrente in Cassazione sarebbe da considerare valido ed efficace; in ogni caso, inoltre, la costituzione della controparte sanerebbe l'eventuale nullità della notifica poiché la proposizione dell'appello incidentale comporta la conoscenza dell'attività giudiziale e quindi, anche ammettendo che la notificazione non fosse avvenuta secondo le norme di legge, l'atto non correttamente notificato avrebbe comunque raggiunto lo scopo prefissato.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, con rinvio del giudizio alla Corte d'Appello.

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