Contro l’ordinanza di ricusazione dell’arbitro non è ammesso ricorso per cassazione
18 Settembre 2017
Il caso. A.F.S Inc. e A. E. L. proponevano istanza di ricusazione del Presidente del collegio arbitrale costituitosi per la risoluzione di due controversie insorte con T R. s.p.a. e T. R. I s.r.l., in ordine all'esecuzione di due contatti stipulati tra le parti. Il Tribunale accoglieva l'istanza ritenendo che la terzietà e indipendenza del Presidente del collegio fosse venuta meno con l'instaurarsi di iniziative giudiziarie relative a pretese risarcitorie delle ricorrenti verso le controparti e l'arbitro stesso. Quest'ultimo ricorreva allora in Cassazione.
«Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione principale». Nei confronti del provvedimento emesso dal tribunale, infatti, non può essere proposto ricorso in Cassazione, per due motivi:
Sulla base di tali argomenti, la Cassazione chiara inammissibile il ricorso. |