Contro l’ordinanza di ricusazione dell’arbitro non è ammesso ricorso per cassazione

Redazione scientifica
18 Settembre 2017

L'ordinanza che si pronuncia sull'istanza di ricusazione dell'arbitro non è impugnabile in Cassazione innanzitutto per espressa previsione del comma 3, art. 815, c.p.c.. Non è neppure ammesso ricorso straordinario ex art. 111 Cost. poiché è un provvedimento meramente ordinatorio e strumentale.

Il caso. A.F.S Inc. e A. E. L. proponevano istanza di ricusazione del Presidente del collegio arbitrale costituitosi per la risoluzione di due controversie insorte con T R. s.p.a. e T. R. I s.r.l., in ordine all'esecuzione di due contatti stipulati tra le parti.

Il Tribunale accoglieva l'istanza ritenendo che la terzietà e indipendenza del Presidente del collegio fosse venuta meno con l'instaurarsi di iniziative giudiziarie relative a pretese risarcitorie delle ricorrenti verso le controparti e l'arbitro stesso. Quest'ultimo ricorreva allora in Cassazione.

«Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione principale». Nei confronti del provvedimento emesso dal tribunale, infatti, non può essere proposto ricorso in Cassazione, per due motivi:

  • innanzitutto l'ordinanza che si pronuncia sull'istanza di ricusazione dell'arbitro non è impugnabile ex art. 815, comma 3, c.p.c.; inoltre non è ammesso ricorso straordinario per cassazione poiché, al pari dell'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione di un giudice ordinario, «è un provvedimento meramente ordinatorio e strumentale, che non incide sull'organo giudicante o sui criteri di costituzione del medesimo, né quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma soltanto (…) sulla designazione di una determinata persona quale componente di tale organo (Cass. n. 10359/2014; Cass. n. 10359/2012).
  • In secondo luogo, «deve escludersi che l'arbitro ricusato sia legittimato ad impugnare il provvedimento emesso ex art. 815». L'arbitro non è infatti portatore di un interesse sostanziale inerente al procedimento di volontaria giurisdizione in esame (Cass. n. 13898/2017; Cass. 11634/2014); L'interesse ad impugnare in capo all'arbitro non si rileva nemmeno dalla partecipazione, erroneamente consentita, al procedimento, dal momento che la relativa carenza è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 1943/2011; Cass. n. 6348/2009).

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione chiara inammissibile il ricorso.

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