Termini per la valutazione delle questioni di competenza

Redazione scientifica
18 Ottobre 2016

La sommarietà della fase di verifica delle istanze di sospensione, normalmente proposte con le opposizioni esecutive, implica che la fase introduttiva del giudizio sia posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento; le questioni relative alla competenza possono dunque essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive.

IL CASO Tizia ricorre in Cassazione impugnando con regolamento necessario di competenza l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia Sud spa per tre cartelle di pagamento per sanzioni ad infrazioni al codice della strada. Il Tribunale infatti, qualificando la richiesta della ricorrente come ordinaria azione di accertamento negativo, la considerava soggetta alle regole di competenza per valore. Tizia contesta la tempestività del rilievo, per essere stata rilevata l'incompetenza con provvedimento emesso fuori udienza ed a scioglimento di una riserva su motivi differenti dall'esame delle questioni di competenza.

NATURA SOMMARIA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE La Suprema Corte dichiara infondato l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'impossibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta la riserva per provvedere sull'istanza di sospensione.

Secondo la Corte questa tesi, che identifica «l'affermazione o quanto meno la positiva, e preclusiva, delibazione della propria competenza o la maturazione di preclusioni al riguardo come implicazione dell'assunzione in riserva della causa sull'istanza di sospensione», è in netto contrasto con la natura sommaria della cognizione, propria della fase nella quale l'istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice, delle domande proposte ex artt. 615 e 617 c.p.c.

Prosegue la Corte specificando che «la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza» (vedi Cass. civ., 19 luglio 2016 n. 14825).

Dunque lo scioglimento della riserva assunta ad una udienza è da considerarsi «estrinsecazione differita nel tempo delle medesime podestà di cui il giudice era titolare, nel corso di quella stessa udienza.

TEMPESTIVO ESERCIZIO DEL POTERE DEL GIUDICE La Suprema Corte considera dunque tempestivo l'esercizio del giudice del potere, adito con domanda ex art. 617 c.p.c., di rilevare d'ufficio l'incompetenza per valore attraverso il provvedimento preso come scioglimento della riserva formulata al termine della fase processuale originariamente destinata alla verifica dell'istanza di sospensione.

La Sesta Sezione, pertanto, rigetta il ricorso.

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