Decorre il termine breve per l’appello incidentale anche per i soccombenti di cause scindibili

Giusi Ianni
19 Aprile 2017

La notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall'art. 330 c.p.c., implicando il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale, ex artt. 333 e 343, comma 1, c.p.c..
Massima

La notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall'art. 330 c.p.c., implicando, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizio di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c., il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale, ex artt. 333 e 343, comma 1, c.p.c..

Il caso

Nel settembre 1994 P.A. proponeva dinanzi al Tribunale di Catania domanda di risarcimento del danno nei confronti di P.G. e della USL di Catania, in relazione ad un intervento chirurgico eseguito dal P.G. in maniera, nella prospettiva dell'attore, non corretta e in presenza di una struttura sanitaria priva di adeguata attrezzatura medica, con conseguente negative sulla vista del paziente. Nel giudizio di primo grado, il convenuto P.G. chiamava in garanzia la propria compagnia di assicurazioni (Milano ass.ni), mentre alla USL di Catania, a seguito della soppressione di tali strutture, subentravano l'Azienda Ospedaliera di Catania e l'Assessorato Regionale alla Sanità, che si costituivano con distinte comparse. Il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera di Catania e riconosceva, invece, la concorrente responsabilità del P.G. e dell'Assessorato, condannandoli solidalmente al risarcimento del danno (con l'individuazione delle differenti responsabilità, ai soli fini della rivalsa interna nella misura del 40% a carico del medico e del 60% a carico dell'Assessorato). Dichiarava, inoltre, la Milano Assicurazioni tenuta a garantire il P.G. di quanto dovuto in forza della sentenza nei limiti della garanzia di polizza. La sentenza veniva impugnata con distinti appelli, in ordine cronologico, dalla Milano Assicurazioni, dal P.G. e dall'Assessorato Regionale alla Sanità. Il P. e la Milano Assicurazioni proponevano separati appelli incidentali contro l'Assessorato.

La Corte d'Appello di Catania, provvedendo sugli appelli riuniti:

a) dichiarava inammissibile l'appello dell'Assessorato per tardività, in quanto proposto autonomamente con citazione notificata il 20 gennaio 2005 e non nel rispetto dell'art. 343, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alla modifica operata dalla L. n. 353/1990, art. 51, cioè entro l'udienza di comparizione del 10 gennaio 2005, indicata nella citazione introduttiva del primo appello, quello della Milano Assicurazioni;

b) accoglieva il primo motivo degli appelli della Milano Assicurazioni e del P.G, rigettando la domanda risarcitoria nei loro confronti;

c) accoglieva il primo motivo dell'appello incidentale del P.A, cui nel frattempo erano subentrati gli eredi, nei confronti dell'Assessorato, condannando quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'originario attore;

Avverso la predetta sentenza interponevano ricorso per Cassazione la Regione Sicilia e l'Assessorato Regionale, e a tale iniziativa giudiziaria resistevano con separati controricorsi gli eredi P.A., la Milano Assicurazioni ed il P.G.. I ricorrenti deducevano, con un unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 331,332,333,334 e 343 c.p.c., ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale proposto dalla Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Catania. Ciò in quanto l'interesse all'impugnazione sarebbe sorto, per l'Assessorato, solo a seguito della notificazione dell'atto di appello da parte del medico, afferendo, di contro, il primo appello in ordine cronologico al rapporto medico-compagnia di assicurazione, del tutto irrilevante per l'ente rappresentante la struttura sanitaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, rigettava tale motivo di ricorso, fissando il principio per cui quando un'impugnazione è notificata di iniziativa dell'impugnante a tutte le parti del grado precedente, le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti in via incidentale e nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale, indipendentemente da se l'impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell'art 331 c.p.c. o a norma dell'art . 332 c.p.c., per la scindibilità o inscindibilità dei relativi rapporti processuali.

La questione

La disamina dei principi affrontati dalla sentenza in commento postula una breve disamina della questione del litisconsorzio nei giudizi di impugnazione relativi a processi coinvolgenti più parti.

Le soluzioni giuridiche

Il nostro codice di rito, infatti, per come evincibile dal combinato disposto degli artt. 331, 332 e 333, enuncia il principio dell'unità soggettiva e oggettiva del processo di impugnazione avverso una medesima sentenza, nel senso che, tendenzialmente, al giudizio di impugnazione devono partecipare gli stessi soggetti che hanno partecipato al processo nel grado precedente e tutti devono essere messi in condizione di far confluire nell'unico giudizio impugnatorio i gravami avverso la medesima sentenza. Una volta, quindi, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 9 febbraio 2016, n. 2516).

Il tema del litisconsorzio nei giudizi di impugnazione ha, poi, svolgimenti e conseguenze differenti a seconda che la sentenza del grado precedente sia stata pronunciata in cause inscindibili o tra loro dipendenti ovvero in cause scindibili. La nozione di scindibilità/inscindibilità, come oggi pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. Civ., Sez. 5, 14 luglio 2016, n. 14253; Cass. Civ., Sez. 6, 4 dicembre 2014, n. 25719), riguarda non solo il caso del litisconsorzio necessario sostanziale verificatosi in primo grado ex art. 102 c.p.c., ma anche il litisconsorzio necessario c.d. processuale, dovuto a cause sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado, ad esempio per la successione di altri soggetti a taluna delle parti o per la chiamata in causa di terzi in un processo afferente ad un medesimo rapporto sostanziale. Alle cause inscindibili, inoltre, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 331 c.p.c., sono equiparate le cause dipendenti, cioè i processi che, pur al di fuori di casi di litisconsorzio necessario, hanno avuto ad oggetto rapporti giuridici tra loro legati da un nesso di pregiudizialità, poiché la decisione sull'uno costituisce il presupposto logico-giuridico per la decisione sull'altro, ovvero se la decisione di entrambi dipenda da un presupposto di fatto comune (cfr. Cass. civ., n. 14253/2016 cit.). Si definiscono, invece, cause scindibili quelle che, pur essendosi svolte cumulativamente in primo grado, possono essere separate in grado di appello, perché, a contrario rispetto all'art. 331 c.p.c., hanno riguardato un litisconsorzio facoltativo o rapporti giuridici tra loro non dipendenti nel senso prima indicato. La distinzione tra cause scindibili/inscindibili rileva per l'ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta nei confronti di talune soltanto delle parti che parteciparono al giudizio di primo grado: di fronte, infatti, a cause inscindibili o dipendenti, il giudice dell'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un determinato termine e se tale termine non viene rispettato l'impugnazione è dichiarata inammissibile (art. 331 c.p.c.); di fronte, invece, a cause scindibili, nell'eventualità di impugnazione proposta nei confronti di una o taluna delle parti, il giudice deve ordinare la notifica dell'appello alle altre parti solo a fini di litis denuntiatio e, cioè, per evitare che tali soggetti propongano a loro volta autonome impugnazioni che confluiscano in altri processi. Per questi motivi, l'integrazione del contraddittorio deve essere ordinata solo rispetto a quelle parti per cui non sia già decorso il termine per l'impugnazione e la conseguenza del mancato rispetto del termine per la notifica assegnato dal giudice dell'appello è la sospensione del processo di impugnazione fino a che i predetti termini non siano decorsi. Le parti alle quali sia notificato l'atto di impugnazione ai sensi degli artt. 331 o 332 c.p.c. hanno, poi, al pari delle parti già in prima battuta destinatarie dell'atto di appello, l'onere di proporre le loro impugnazioni in via incidentale nel processo principale, come disposto dal successivo art. 333 c.p.c.. In particolare, l'appello incidentale va proposto, in base alla formulazione vigente dell'art. 343, comma 1, c.p.c., nel termine di giorni venti dall'udienza fissata per la trattazione del gravame (in forza del richiamo all'art. 166 c.p.c.), ovvero entro la prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione qualora l'interesse a proporre l'appello incidentale sorga dall'impugnazione proposta da parte diversa dall'appellante principale. Proprio la combinazione tra tale regola e il regime del litisconsorzio nelle cause scindibili è il tema affrontato nella sentenza in commento. La Suprema Corte, infatti, osserva che qualora il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado sia sin dall'origine integrato dall'appellante principale (che notifichi, cioè, l'atto di impugnazione a tutti gli altri soggetti che parteciparono al giudizio di primo grado, senza distinguere tra cause scindibili e inscindibili), le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre la loro impugnazione contro i capi che le abbiano viste soccombenti nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 333 con l'art. 343, comma 1, c.p.c., indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporti scindibili o inscindibili e che esse abbiano interesse o meno rispetto all'esito del primo atto di appello in ordine cronologico. Poiché, quindi, rispetto al caso all'attenzione della Suprema Corte, l'Assessorato Regionale era (almeno parzialmente) soccombente in via effettiva in forza della sentenza di primo grado, essendone stata riconosciuta la corresponsabilità solidale per un verso e la ripartizione di responsabilità nel rapporto con l'altro corresponsabile per altro verso, esso, avendo ricevuto notifica dell'appello principale (pure relativo al rapporto tra altri due soggetti del processo), al fine di censurare le parti della sentenza a sé sfavorevoli avrebbe dovuto interporre appello incidentale nel termine di cui al primo comma dell'art. 343 c.p.c., non potendo, di contro, invocare la disciplina del secondo comma della medesima norma procedurale, da riferirsi al diverso caso della parte vittoriosa in primo grado, le cui ragioni potrebbero essere rimesse in discussione all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale di una delle altre parti, diverse cioè dall'appellante principale (si legge, infatti, nella sentenza in commento che il secondo comma dell'art. 343 c.p.c. allude «ad una soccombenza non effettiva, bensì virtuale, cioè su questioni. Poiché l'impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale rimette in discussione la vittoria della parte di cui trattasi quanto all'esito finale, a questa deve essere data la possibilità di introdurre nel processo di impugnazione le questioni su cui la sentenza, prima di dargli ragione come esito finale, gli ha dato torto»).

Osservazioni

La sentenza in commento offre una interpretazione degli artt. 333 e 343 c.p.c. che appare sostanzialmente conforme con i più consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità e con la ratio del principio di concentrazione delle impugnazioni, in forza della quale la parte soccombente, ove la sentenza venga impugnata per prima da altra parte soccombente, è tenuta a proporre impugnazione incidentale, nei limiti temporali segnati dall'art. 343, comma 1,c.p.c. essendo le norme che regolano l'appello incidentale applicabili tanto nelle cause inscindibili o dipendenti, quanto nelle cause scindibili, perché l'esigenza di rendere unitario il giudizio d'appello (a fronte di un giudizio di primo grado unitariamente trattato e definito) permane intatta, indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di parti derivi da un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, ovvero da un litisconsorzio facoltativo, proprio o improprio (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12 gennaio 2012). Anche, quindi, se ad impugnare per prima sia la parte di un rapporto giuridico scindibile dalle restanti statuizioni della sentenza impugnata, ove nell'ambito degli altri rapporti giuridici giudicati vi sia stata soccombenza, anche parziale, tali parti, anche se non interessate agli esiti prima impugnazione, dovranno far valere le proprie impugnazioni in via incidentale nei termini di cui al primo comma dell'art. 343 c.p.c., dovendosi altrimenti l'appello considerare inammissibile perché intempestivo. Non può, di contro, nella fattispecie prospettata, farsi riferimento alla differente disciplina di cui al secondo comma dell'art. 343 c.p., afferente al caso in cui l'interesse all'impugnazione sorga da un'altra impugnazione incidentale e riguardante l'ipotesi della parte complessivamente vittoriosa in prima grado che, tuttavia, soccombeva rispetto a talune questioni prospettate al giudice di prime cure, che voglia rimettere in discussione in sede di gravame.

Guida all'approfondimento

SAVOIA, La notifica dell'appello a tutte le parti fa decorrere il termine breve, a prescindere che si tratti di cause scindibili o inscindibili, in Diritto e Giustizia

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario