Denuncia di nuova opera e di danno temuto: il diverso rimedio da adottare

Redazione scientifica
19 Aprile 2017

La condizione dell'azione di danno temuto (art. 1172 c.c.) non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi: la suddetta azione postula - a differenza della denuncia di nuova opera - un non facere, ossia...

La condizione dell'azione di danno temuto (art. 1172 c.c.) non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi: la suddetta azione postula - a differenza della denuncia di nuova opera - un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio, l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo. (Nella specie, rilevata la presenza delle lesioni negli immobili del ricorrente a seguito di lavori realizzati al piano terra e seminterrato, senza un progetto né un collaudo, il Trib. ha accolto la domanda cautelare, con conseguente ordine di provvedere all'immediata esecuzione di tutte le opere indicate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, al fine di salvaguardare la stabilità dell'intero fabbricato e la pubblica e privata incolumità).

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