Da revocare il gratuito patrocinio se il reddito varia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di ammissione

22 Maggio 2017

La pronuncia in commento consente di approfondire la questione della definizione delle modalità con cui vanno accertate le modifiche delle condizioni reddituali che possono giustificare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002.
Massima

Il presupposto sostanziale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile ( o perché esenti o perchè non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonchè delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione. Da ciò discende che se la variazione di reddito si verifica prima della presentazione dell'istanza e dell'instaurazione del procedimento, per argomento a fortiori, viene meno il presupposto per l'ammissione e, conseguentemente, una volta che il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza sia stato accertato, deve disporsi la revoca dell'ammissione.

Il caso

Una parte propone ricorso straordinario per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del suo ricorso avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, disposto in suo favore con decreto del consiglio dell'ordine degli avvocati in data 26 gennaio 2011. Con il provvedimento impugnato il tribunale, in applicazione dell'art. 112, d.p.r. n. 115/2002, aveva ravvisato la mancanza originaria delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 del medesimo testo unico, sul presupposto che l'anno da prendere in considerazione per valutare le medesime era il 2010, dal momento che l'ammissione al patrocinio era stata chiesta in data 21 gennaio 2011, e rispetto ad esso la soglia massima consentita, pari ad euro 11.660, era stata superata.

A sostegno del ricorso di legittimità la parte in questione sostiene che nella sua istanza aveva inteso fare riferimento al reddito dichiarato - e non già prodotto - nell'anno 2010 e che alla data di presentazione della domanda di ammissione al beneficio non disponeva neppure dei dati reddituali relativi all'anno 2010, posto che il termine per il deposito della relativa dichiarazione scadeva il successivo 30 giugno 2011. Inoltre evidenzia che la controversia alla quale si riferiva il provvedimento si era conclusa prima di quel momento (per la precisione con verbale di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c. del 3 marzo 2011).

La Cassazione respinge il ricorso integrando la motivazione del provvedimento impugnato, nel senso che il reddito da prendere a riferimento era quello dell'anno 2009 ma che esso era variato, superando il limite di legge, nell'anno 2010, e affermando quindi il principio di cui alla massima sopra riportata.

La questione

La pronuncia in commento consente di approfondire la questione della definizione delle modalità con cui vanno accertate le modifiche delle condizioni reddituali che possono giustificare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002.

Le soluzioni giuridiche

Come è noto la prima condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituita, secondo il d.P.R. 115/2002, dalla titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.369,24.

Il dato è stato così aggiornato da ultimo con il d.m. 1 aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, che ha modificato, in esecuzione dell'art. 77 del d.P.R., il precedente limite di cui all'art. 76, comma 1 (pari ad euro 10.766,33), adeguando l'importo alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

La Corte di Cassazione con una serie di pronunce, che vengono espressamente richiamate da quella qui in esame, ha chiarito che per ultima dichiarazione deve intendersi quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza di ammissione al beneficio, l'obbligo di presentazione (Cass. Civ., sez. VI, 31 luglio 2014, n. 17461; Cass. Pen., sez.IV, 14 ottobre 2014, n. 46382; Cass. Pen., sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 7710).

La giurisprudenza di merito (Trib. La Spezia, 30 novembre 2010) al contempo ha precisato che le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi devono aver riguardo al reddito imponibile ai fini i.r.p.e.f e non alla situazione economica equivalente o ISEE.

Il presupposto sostanziale per l'ammissione al beneficio è pertanto costituito dal reddito (come determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. citato, commi 2, 3 e 4) effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchè esenti o perchè non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonchè delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione.

Da ciò discende, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella decisione in commento, che, «se la variazione di reddito si verifica prima della presentazione dell'istanza e dell'instaurazione del procedimento, per argomento a fortiori, viene meno il presupposto per l'ammissione e, conseguentemente, una volta che il superamento della soglia nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza sia stato accertato, deve disporsi la revoca dell'ammissione».

Osservazioni

Se la ricostruzione cui perviene la pronuncia in esame merita senza dubbio di essere condivisa sotto il profilo teorico non può dirsi altrettanto dell'applicazione fattane in concreto dalla Corte.

Il problema infatti riguarda le risultanze dalle quali sono state desunte le modifiche reddituali sopravvenute.

Nel caso di specie non risulta che l'Agenzia delle Entrate avesse effettuato proprie verifiche sulla situazione reddituale della ricorrente, anche perché non ne aveva avuto motivo. Infatti tale soggetto, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso proposto dall'interessata davanti al tribunale, si era limitato a richiamare le risultanze della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, sul presupposto peraltro che ad esse dovesse farsi riferimento per valutare il requisito reddituale ai fini dell'ammissione al beneficio.

Sul punto vale la pena ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ultima dichiarazione dei redditi può «essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto» (da ultimo, Cass. pen. 17 novembre 2014, n. 47343; Cass. pen. 10 novembre 2014, n. 46382; Cass. pen., 14 maggio 2015, n. 20053; Cass. pen., 2 febbraio 2016, n. 4353; nonchè Corte Cost. 23 giugno 2016 n. 153).

Orbene, ciò detto, nel caso di specie la dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 pacificamente era stata depositata dopo che il giudizio era stato definito con verbale di conciliazione giudiziale (3 marzo 2011) cosicchè la Corte avrebbe dovuto rilevare che le condizioni da essa risultanti non potevano più essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 136, comma, 1 d.P.R. 115/2002 e conseguentemente accogliere il ricorso.

Del resto fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione e, a maggior ragione, nel corso dell'anno di imposta, il reddito ai fini irpef non è ancora definito e quindi è impossibile attestarne l'entità.

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