Nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. : valutazione in concreto?

Sergio Matteini Chiari
20 Luglio 2016

La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto.
Massima

La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed ex ante, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso, pur in assenza della nomina di un curatore speciale, la ricorrenza di tale conflitto tra il figlio minore e la madre, attesa l'attività processuale effettivamente svolta da quest'ultima in favore del figlio, il quale, raggiunta la maggiore età, aveva proposto ricorso per cassazione, insieme alla madre, con il medesimo difensore che li aveva assistiti nei precedenti gradi del giudizio).

Il caso

A. vendeva nel 1991 a B.A., minore con un anno di età, subito dopo averlo riconosciuto come figlio, gran parte del proprio patrimonio immobiliare.

A., nel 1992, si coniugava con B., madre di B.A., e redigeva testamento olografo, ove istituiva erede universale il minore B.A., legava a B. il diritto di usufrutto sulla quota disponibile e menzionava le figlie di primo letto, quali eredi della porzione legittima sugli immobili rimasti, dichiarando di aver loro donato gioielli per 300 milioni di lire e di aver acquistato con denaro proprio un'unità immobiliare intestata alla relativa madre, sua prima moglie.

Nel 1995, a decesso di A. avvenuto, C. e D., figlie di primo letto del medesimo, agivano contro B. e B.A.

Il tribunale adito, con sentenza non definitiva del luglio 2001, a) rigettava la domanda di annullamento del testamento olografo, nonché la domanda di nullità dell'atto di vendita (da A. a B.A.) del 1991; b) accoglieva la domanda subordinata, dichiarando che l'atto del 1991 dissimulava una donazione al figlio naturale poi legittimato; c) accertava che la quota dell'asse ereditario spettante alle attrici era di 4/24 ciascuna, escludendo dall'asse i gioielli e l'immobile menzionati nel testamento; d) rigettava la domanda riconvenzionale proposta da B. per recuperare la somma di 100 milioni di lire, impiegata per manutenzione dei beni relitti.

Con sentenza definitiva del 2005, il tribunale accoglieva la domanda di riduzione spiegata dalle attrici, divideva l'asse con attribuzione dei beni alle attrici e conguaglio a favore di B. e condannava quest'ultima al pagamento della somma di € … a ciascuna delle attrici, quali frutti civili dei cespiti compresi nell'asse, con interessi dalla domanda al saldo.

La corte di merito respingeva il gravame proposto da B. e da B.A.

Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione.

La questione

La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire se le fasi di merito del giudizio fossero da ritenere affetto da nullità, non essendosi provveduto alla nomina ex art. 320 c.c. di un curatore speciale del minore B.A., sebbene egli fosse in conflitto con la madre B.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha premesso, in fatto:

  • che B.A. e B. si erano sempre difesi congiuntamente, così conducendosi anche nel giudizio di legittimità, spiegando ivi comuni conclusioni, salvo per un motivo, peraltro pertinente unicamente alla posizione materna;
  • che già in sede di appello, alla data dell'udienza di discussione, B.A. aveva compiuto la maggiore età, potendo quindi potuto revocare la difesa e assumente conclusioni diverse, mentre ciò non aveva fatto.

La S.C. ha annotato che i due ricorrenti, già nell'atto di appello, avevano denunciato la mancata nomina del curatore, ma la Corte di merito aveva rilevato che non era emerso alcun interesse incompatibile tra le parti e che un profilo di conflitto soltanto potenziale, come quello evidenziato non era idoneo allo scopo, rilevando che neppure erano stati allegati dagli appellanti interessi «in contrapposizione ed inconciliabilità» tra madre e figlio, d'altronde non ravvisati.

I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato che il ricorso per cassazione era stato redatto da un difensore unico per i due ricorrenti e che nell'atto non risultava essere stato indicato quale fosse stato l'eventuale pregiudizio arrecato all'interesse del minore, con omissioni o scelte processuali, dalla condotta difensiva della madre.

Ciò posto, la Corte ha respinto il gravame, sul rilievo che l'applicazione pedissequa dell'orientamento (dominante) secondo cui la verifica del conflitto di interessi si dovrebbe compiere in astratto ed ex ante si sarebbe posta, in casi come quello sottoposto alla sua attenzione, in contrasto con i principi del giusto processo.

A tale riguardo, ha poi enunciato il principio secondo cui è da ritenere «contrario alla ragionevole durata del processo che un giudizio, che ha già dato luogo a due sentenze di primo grado (parziale e definitiva) e nelle more a quella di appello, venga vanificato solo in ossequio ad un conflitto di interessi che resta solo astratto», osservando che «la verificata e non discussa attività della stessa madre spesa a favore della posizione del figlio … e la circostanza che quest'ultimo abbia anche in questa sede confermato il difensore comune dimostra che la parte stessa non sa individuare una lesione».

Di conseguenza, il provvedimento (declaratoria di nullità della procedura) invocato dai ricorrenti si sarebbe posto in «contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali che governano l'attività processuale, a favore di una tutela solo formale della parte».

Osservazioni

i) Ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., la nomina di un curatore speciale al rappresentato si impone allorché emerga situazione di conflitto di interessi tra il medesimo ed il rappresentante.

Tale situazione è ravvisabile ogniqualvolta sia dedotta in giudizio una situazione giuridica «idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, e, quindi, anche se il conflitto si configuri come solo potenziale, non essendo necessaria la evidente ricorrenza di sintomi indicativi della effettività del conflitto stesso» (Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2001, n. 10822; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507; Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2010, n. 16553; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11420).

ii) È consolidata l'opinione secondo cui, nelle procedure in cui siano coinvolti minori, ogni verifica debba essere compiuta in astratto ed ex ante in relazione all'oggettiva esistenza della materia del contendere, piuttosto che in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti in causa (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11420) e secondo cui il conflitto di interessi tra figlio minore e genitorilegalirappresentanti è ravvisabile «per l'incompatibilità anche solo potenziale … delle rispettive posizioni, ciascuna delle quali portatrice d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per l'altra»(ex multis, in ambiti di procedure per la dichiarazione di adottabilità, ma in termini generali, Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19006; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

iii) Nei casi di omessa nomina del curatore, «l'intero giudizio … è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso …, trattandosi di nullità conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale … e alla violazione del principio del contraddittorio ….»; tale sanzione potendo, peraltro, essere invocata solo previa allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto ha comportato per l'effettiva tutela giurisdizionale del minore (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

iv) La soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte nel caso di specie, nei termini di cui al precedente paragrafo, è da ritenere soltanto apparentemente o, comunque, giustificatamente divergente dall'opinione dominante.

La S.C., pur condividendo sostanzialmente tale orientamento, ha ritenuto essere suo dovere «contemperare» le diverse esigenze, da un lato quella costituita dall'interesse del minore e dall'altro quella rappresentata dall'interesse alla ragionevole durata del processo.

Non vi è dubbio che nella comparazione fra tali due «interessi», ove praticata in astratto, la preferenza si sarebbe dovuta ineludibilmente attribuire al primo, in ragione della proclamata (nelle fonti normative sovranazionali e nell'ordinamento interno) sua «preminenza», ma, a fronte delle non ignorabili evidenze, appieno giustificato deve reputarsi il compimento di incidentale verifica della situazione concreta, anche al fine di garantire l'osservanza del principio (di valenza costituzionale) della ragionevole durata del processo.

E, a ben vedere, la sentenza è andata, sostanzialmente, a collocarsi sulla linea segnata dall'orientamento dominante, nella parte in cui (si veda il precedente punto iii) stabilisce che la sanzione di nullità in caso di inosservanza del prescritto di nomina del curatore speciale è comminabile a condizione che sia previamente fatta allegazione e data dimostrazione del concreto pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto ha comportato per l'effettiva tutela giurisdizionale del minore (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

Guida all'approfondimento

MATTEINI CHIARI S., Il minore nel processo, Milano 2014;

RUO M.G., Il curatore del minore, Rimini, 2014;

RUPERTO C., Curatori speciali (dir. civ.), in Enc. Dir. XI, Milano 1962

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario