Impugnabili solo in cassazione le sentenze pronunciate in sede di rinvio
13 Giugno 2016
Il caso. Habent sua sidera lites. All'inizio degli anni 2000 una corte d'appello pronuncia una sentenza contenente in dispositivo un errore materiale nella liquidazione delle spese: vengono indicati i singoli importi dovuti per esborsi, diritti ed onorari, ma il totale, pure indicato, è sbagliato, perché superiore di circa € 600 al totale delle tre voci. La parte che ha beneficiato della condanna alle spese fa precetto per l'importo maggiore. L'altra parte, che ha subito la condanna, fa opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice di pace che, con sentenza pronunciata nell'aprile 2006, la accoglie parzialmente e, cioè, «scala» dal totale la somma di circa € 600: La sentenza viene impugnata per cassazione: e ciò perché a quel tempo, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 616 c.p.c. allora vigente, le opposizioni all'esecuzione erano definite con sentenza non impugnabile e, conseguentemente, ricorribile soltanto per cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. La corte di cassazione nel 2008 cassa e rinvia: la sentenza impugnata, pronunciata dal giudice di pace, è difatti radicalmente carente di motivazione. Nel settembre 2009 la causa viene riassunta dinanzi al giudice di pace che, a dicembre 2013, si pronuncia nuovamente, in sostanza riproducendo la decisione precedente, ma munendola di motivazione. Il soccombente, ossia colui che pretendeva i circa € 600 in più, non contento, intende impugnare nuovamente. Eccoci quindi al quesito. Come deve essere impugnata la nuova, seconda sentenza del giudice di pace? Nelle more della pronuncia di tale decisione, infatti, il codice di procedura civile ha subito un bel po' di scossoni ad opera soprattutto della legge numero 69 del 2009, che, tra l'altro, ha: a) ridotto il termine «lungo» per l'impugnazione da un anno a sei mesi; b) abrogato l'ultima parte dell'art. 616 c.p.c. che escludeva l'appellabilità delle sentenze rese in sede di opposizione all'esecuzione, sentenze che, perciò, sono divenute nuovamente appellabili. Il nostro, allora, deve impugnare entro sei mesi o entro un anno? E, soprattutto, deve indirizzare l'impugnazione al tribunale, mediante l'appello, o alla corte di cassazione, tenuto conto dell'epoca di introduzione dell'originario giudizio?
La decisione. La Corte di cassazione risponde agevolmente al primo quesito che, in effetti, non suscita dubbi: la riforma del 2009, che ha accorciato il termine lungo per l'impugnazione, contiene una norma transitoria espressa, la quale stabilisce che le novità introdotte si applicano ai processi nati dopo il 4 luglio 2009. Quindi continua ad applicarsi il termine annuale. Assai più complesso il responso al secondo quesito, che la corte di cassazione fornisce prescindendo dall'applicazione delle disposizioni dettate per la successione di leggi nel tempo e muovendo, invece, dalla conformazione stessa del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, giudizio che costituisce semplice fase (rescindente) susseguente alla pronuncia (rescissoria) di cassazione con rinvio. E, poiché la sentenza pronunciata in sede di rinvio è, se così si può dire, «un pezzo» della decisione di cassazione, tale sentenza — questo il succo della pronuncia di cui diamo notizia — può essere nuovamente sottoposta soltanto al controllo della Corte di cassazione e non di altri.
La cassazione restitutoria. La pronuncia distingue però tra rinvio prosecutorio (al quale si applica il principio formulato) e rinvio restitutorio (al quale non si applica). Occorre allora rammentare che si ha rinvio prosecutorio (o «proprio») a seguito di cassazione di una sentenza per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c. (violazione di legge e vizio di motivazione): in tal caso trovano applicazione gli artt. 392-394 c.p.c.. Si ha invece giudizio di rinvio restitutorio (o «improprio») in caso di cassazione per i motivi di cui al n. 4 dell'art. 360 (errores in procedendo), ed in tal caso il giudizio di merito deve essere ripetuto. In questo caso non trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 392-394. I procedimenti che nascono dalla cassazione per motivi di giurisdizione o competenza (nn. 1 e 2 dell'art. 360) non sono qualificabili come di rinvio.
Per curiosità. A proposito, per quei lettori che fossero rimasti con la curiosità di saperlo: la somma in più di € 600 non era dovuta. Per stabilirlo sono state necessarie due sentenze di merito e due di cassazione una delle quali delle sezioni unite. Mica per caso siamo la patria del diritto! |