L'avvocato dopo la revoca non restituisce atti e documenti: da sanzionare con l'avvertimento

Redazione scientifica
13 Giugno 2017

Ove l'avvocato venga sostituito dalla Cassa e lo stesso non restituisca gli atti e i documenti ricevuti dal cliente per l'espletamento dell'incarico e non consegni quindi di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato al nuovo difensore nominato, deve essere sanzionato con l'avvertimento e non con la censura.

La vicenda. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati sanzionava con la censura l'avv. M.Z. per non aver restituito, dopo che la Cassa lo aveva revocato dall'incarico, a quest'ultima e al nuovo avvocato nominato i documenti di varie pratiche, violando quindi l'art. 42 cod. deont.. Il CNF confermava la sanzione.

L'avvocato ricorreva allora in Cassazione.

Avvertimento o censura? Ciò che rileva in questa sede è il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente ritiene che doveva essergli irrogata la sanzione dell'avvertimento e non la censura, sulla base dell'art. 33 commi 1 e 4 prima parte del nuovo codice deontologico, applicabile perché più favorevole per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247 recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del Tempus regit actum.

La Cassazione accoglie il motivo di ricorso dal momento che «nel presente giudizio l'ipotesi che viene in considerazione» è quella «della mancata restituzione senza ritardo degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico con la consegna di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale» per cui l'art. 33 del nuovo codice deontologico prevede l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

Il favor rei. Effettivamente –spiega la Suprema Corte – la nuova legge professionale (approvata il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014) , sancisce che la successione nel tempo delle allora vigenti norme e di quelle dell'allora emendato nuovo codice deve essere improntata al criterio del favor rei. Pertanto trova correttamente applicazione l'art. 33 cod. deont. comma 1 la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento e non della censura, come invece aveva statuito il consiglio dell'ordine.

All'accoglimento del quarto motivo, segue il rinvio della causa al CNF.

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