L'attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo richiede la procura?
13 Luglio 2017
L'attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo richiede la procura? Al quesito inviato da utente, attraverso l'apposito strumento Inviaci il tuo Quesito, nella mattinata di oggi 13 aprile 2017, risponde l'avvocato. V. Amendolagine.
Al fine della valida proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo occorre una valida procura ad litem apposta sul ricorso, con la formula contenente la delega al difensore a rappresentare e difendere la parte ricorrente nello stesso procedimento, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge. Infatti, è con la procura alle liti, che la parte interessata conferisce al proprio difensore il potere di compiere o ricevere atti processuali nell'interesse della stessa parte, dal momento in cui si costituisce in giudizio per mezzo del difensore medesimo. Conseguentemente, con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c. va depositata anche la relativa procura al difensore contemplata dall'art. 83 c.p.c. giacchè quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una valida procura. L'accertamento tecnico preventivo, indubbiamente comporta la necessità della costituzione del ricorrente a mezzo del proprio difensore, per l'espletamento dell'attività volta preliminarmente a provocare la nomina dello stesso c.t.u., sia preliminarmente, nell'ipotesi in cui la controparte intenda contestare la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di ammissione del mezzo di istruzione preventiva di cui si discorre, sia nel corso dello stesso procedimento, laddove possa emergere la necessità di avvalersi dell'ausilio di una difesa tecnica in occasione della predisposizione di memorie ed eventuali chiarimenti al c.t.u. anche all'esito delle osservazioni di quest'ultimo in risposta a precedenti rilievi difensivi della parte istante. Conseguentemente, attraverso il rilascio della procura, la parte conferisce al proprio difensore il mandato a rappresentarla nello stesso procedimento, con possibilità di estenderla, con un unico atto, anche al successivo giudizio di merito, laddove la formula contenente la delega al difensore a rappresentare e difendere la parte istante nel procedimento, conferisca al medesimo difensore ogni e più ampia facoltà di legge, riferita anche alla successiva fase giudiziale di merito (Trib. Bari, sez. II, 8 gennaio 2007). Allo stesso modo, non occorre il rilascio di un secondo mandato ad litem al difensore per promuovere un ricorso per accertamento tecnico in corso di causa, laddove la stessa formula contenente la delega al difensore a rappresentare e difendere la parte nel giudizio di merito, conferisca al medesimo difensore ogni e più ampia facoltà di legge di promuovere anche un procedimento di istruzione preventiva (Trib. Padova, sez. II, 5 maggio 2006). |