Esecuzione per rilascio: rimedi a disposizione del terzo non detentore

13 Luglio 2017

La questione affrontata dalla Cassazione nella sentenza in commento riguarda i rimedi a disposizione del terzo nell'esecuzione forzata per rilascio ove, peraltro, detto terzo non sia nella detenzione dell'immobile al momento della procedura esecutiva.
Massima

Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello dallo stesso vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c..

Il caso

Tizio acquistava da Caia un immobile mediante scrittura privata ed otteneva solo in seguito sentenza, passata in giudicato, dichiarativa dell'autenticità della sottoscrizioni con condanna di Caia al rilascio del bene e dava quindi corso all'esecuzione forzata in forma per rilascio nei confronti della stessa, che si trovava nella detenzione del bene.

Peraltro, nelle more della definizione del giudizio concernente l'autenticità della propria sottoscrizione apposta alla scrittura privata di vendita dell'immobile in favore di Tizio, Caia aveva alienato il medesimo bene a Sempronio, il cui acquisto era tuttavia trascritto dopo la trascrizione della domanda giudiziale da parte di Tizio.

Pertanto, Sempronio proponeva opposizione di terzo all'esecuzione sull'assunto della nullità della scrittura privata tra Tizio e Caia con conseguente inefficacia della domanda trascritta da Tizio ed inopponibilità dell'acquisto del medesimo nei propri confronti.

L'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da Sempronio era rigettata nei gradi del giudizio di merito.

Il terzo proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo, sotto diversi profili, l'erroneità della sentenza d'appello.

La questione

La questione affrontata dalla pronuncia in esame riguarda i rimedi a disposizione del terzo nell'esecuzione forzata per rilascio ove, peraltro, detto terzo non sia nella detenzione dell'immobile al momento della procedura esecutiva.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ritiene pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso dedotti da Sempronio il rilievo, spiegato d'ufficio, dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dallo stesso.

La Corte di legittimità, infatti, decide di “fare il punto” sui rimedi a disposizione del terzo nell'esecuzione in forma specifica per rilascio di beni immobili, partendo dalle statuizioni contenute nell'importante decisione delle Sezioni Unite, 23 gennaio 2015, n. 1238.

La Corte di Cassazione premette al discorso un dato non trascurabile per la comprensione della pronuncia in commento, ossia che, nella specie, Sempronio non era nella detenzione dell'immobile quando Tizio aveva dato corso all'esecuzione per rilascio, dato che il bene era ancora nella disponibilità di Caia.

Invero, non può trascurarsi,a riguardo, che, attesa la valenza erga omnes dei titoli esecutivi per rilascio gli stessi hanno efficacia nei confronti non soltanto dell'obbligato indicato nel titolo ma anche dei soggetti che si trovino nella detenzione dell'immobile al momento del rilascio. Rimedio a disposizione di tali terzi è, per giurisprudenza consolidata, l'opposizione all'esecuzione laddove vogliano far valere di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e non pregiudicato rispetto a quello posto in esecuzione, mentre laddove il detentore voglia provvedere alla tutela dei propri diritti lesivi dal provvedimento è tenuto a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (v., tra le molte, Cass., sez. II, 4 marzo 2003, n. 3183).

Diversamente, come rilevato, mediante la decisione in esame, la Suprema Corte era chiamata ad individuare i rimedi esperibili dal terzo non nella detenzione dell'immobile al momento dell'esecuzione per rilascio.

La Corte di Cassazione premette che, come ormai chiarito dalle Sezioni Unite, nonostante la formulazione letterale dell'art. 619 c.p.c. il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica e non soltanto all'esecuzione per espropriazione (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238, cit.).

Nel delineare il rispettivo ambito applicativo di siffatto rimedio rispetto a quello dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la S.C. ritiene di dover trarre le mosse dallo stesso precedente delle Sezioni Unite che, sebbene in un obiter dictum, ha evidenziato che il terzo, in detta situazione (ossia di non detenzione del bene al momento dell'esecuzione) non potrebbe proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c., proponibile «solo allorquando la posizione del terzo venga minacciata o attinta dall'esecuzione per un errore nell'attività esecutiva, che si dirige verso un bene diverso da quello contemplato nel titolo. Il che non accade se l'esecuzione riguardi il bene contemplato dalla sentenza inter alios che il terzo di cui all'art. 404 c.p.c., comma 1, detenga materialmente» (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2015, n. 1238).

In continuità e sviluppando l'insegnamento della più volte citata decisione delle Sezioni Unite, la decisione in commento sancisce che se il terzo vuole far valere il proprio c.d. pregiudizio da esecuzione derivante da una sentenza resa tra altri soggetti deve esperire il rimedio dell'opposizione di terzo c.d. ordinaria.

Laddove, invece, voglia dedurre che, per fatti autonomi da quelli accertati nel titolo esecutivo, la procedura non può proseguire nei confronti di quel bene che appartiene ad esso terzo, il rimedio esperibile sarà l'opposizione di terzo.

Conclude quindi la Suprema Corte che nel caso in discussione l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da Sempronio era inammissibile non potendosi contestare mediante detto strumento l'accertamento contenuto nella sentenza inter alios che aveva ritenuto l'autenticità della sottoscrizione di Caia apposta alla scrittura di vendita del bene in favore dell'esecutante Tizio.

Osservazioni

La soluzione alla quale è pervenuta la Cassazione, pur priva di precedenti specifici, appare in linea con i principi generali da tempo espressi, almeno nella giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai rimedi esperibili dai terzi nell'esecuzione in forma specifica per rilascio.

Difatti, anche con riguardo alla posizione del terzo detentore, sin dal leading case costituito da Cass. n. 3183/2003, si è individuato il discrimen tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzo alla sentenza costituente titolo esecutivo nella circostanza che nel primo caso, a differenza del secondo, viene dedotta l'esistenza di un titolo autonomo rispetto al comando giuridico della sentenza stessa (ad esempio, l'intervenuta usucapione del bene).

Analogamente, la decisione in rassegna, con riguardo all'ipotesi in cui il terzo non sia nella detenzione del bene assoggettato ad esecuzione per rilascio, bene sul quale pure rivendica la proprietà o altro diritto reale, stabilisce che se si vuole contestare il titolo esecutivo reso inter alios il terzo deve far valere il proprio pregiudizio c.d. da esecuzione nell'opposizione di terzo ordinaria, potendo utilizzare il rimedio dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. soltanto per sottrarre lo specifico bene all'azione esecutiva per fatti differenti rispetto a quelli accertati nel titolo esecutivo.

Guida all'approfondimento
  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017;
  • Giordano, Caratteri e problematiche della nuova esecuzione per rilascio, in Riv. dir. proc. 2006, 1229;
  • Luiso, L'esecuzione “ultra partes”, Milano, 1984.

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