Sequestro penale trascritto prima del pignoramento ma dopo l’ipoteca: il giudice deve sospendere il processo esecutivo?

Redazione scientifica
14 Aprile 2017

La norma di cui all'art. 55, d.lgs. 159/2011 costituisce impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, deroga all'art. 2808 c.c., di modo che il processo entrerebbe in una sorta di quiescenza destinata a risolversi una volta che...

La norma di cui all'art. 55, d.lgs. 159/2011 costituisce impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, deroga all'art. 2808 c.c., di modo che il processo entrerebbe in una sorta di quiescenza destinata a risolversi una volta che fosse disposta la confisca dei beni sequestrati, ovvero quest'ultima o il sequestro stesso siano revocati. (Nella specie, in merito alla possibilità di iniziare o utilmente proseguire l'esecuzione, in presenza di un sequestro preventivo penale trascritto prima del pignoramento ma dopo l'iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore procedente, il Trib. ha rilevato la giuridica impossibilità di sospendere il processo esecutivo fino all'intervento di eventuale confisca definitiva, disponendo l'opportunità di evidenziare l'esistenza del sequestro negli atti della procedura di vendita con indicazione dello stato del procedimento penale).

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