Conferimento e revoca dell'incarico professionale

15 Settembre 2016

Revoca dell'incarico privatistico ad un avvocato relativo al patrocinio di una causa civile effettuata dal Comune tramite atto amministrativo .

Un Comune, tramite atto amministrativo vale a dire con delibera di Giunta e determina dirigenziale, revoca l'incarico privatistico ad un avvocato relativo al patrocinio di una causa civile, senza darne comunicazione allo stesso - premettendo nella delibera medesima di non avere mai conferito incarico a tale avvocato che avrebbe agito solo di sua iniziativa. Tale atto porta, ancorché alla declaratoria della inefficacia di tale delibera che costituisce atto interno alla P.A., cosicché il Giudice deve effettuare disapplicazione di quest'ultimo, ad una elisione reciproca delle due contraddittorie determinazioni volitive perché non è consentito revocare un incarico che si deduce non essere stato dato. Aggiungasi che il medesimo Comune, sulla scorta di tale (nulla/inesistente/inefficace) revoca, vi ha costruito altra delibera amministrativa con cui ha nominato in sostituzione dell'avvocato revocato un nuovo avvocato senza peraltro comunicarlo al primo e permettendo che il secondo si costituisse in giudizio fondando la sua presenza sulla detta delibera amministrativa di nomina. Si richiede quali saranno i prevedibili effetti di tutto ciò, considerato che a breve un Giudice ordinario dovrà decidere la questione.

La non chiara intellegibilità del quesito rende non facile la risposta, per formulare la quale occorre, innanzitutto, interpretare la domanda.

Dai dati forniti si evince, non senza qualche incertezza, quanto segue:

1) Un Comune pone in essere una “delibera di giunta” e una conseguente “determina dirigenziale” il cui oggetto sembra la revoca di un incarico professionale, ad un avvocato, di patrocinare una controversia giudiziaria civile.

2) Nessuna comunicazione della revoca, deliberata con i detti provvedimenti amministrativi, è mai stata fatta nei confronti dell'avvocato in questione (il termine “comunicazioni privatistiche”, di per sé atecnico, sembra suggerire che nessuna comunicazione del tenore della deliberazione e della determina di revoca fosse stata effettuata).

3) In questa deliberazione, oltre alla revoca di un incarico professionale sembra essere precisato che, peraltro, mai alcun incarico fosse stato conferito al detto avvocato (del che non si comprende bene cosa sia stato revocato).

4) Nella stessa delibera viene anche precisato che l'attività dell'avvocato è avvenuta senza alcun espresso conferimento di incarico da parte dell'amministrazione comunale.

5) Del tutto incomprensibile, poi, è la parte di seguito riportata e contenuta nella domanda: “porta, ancorché alla declaratoria della inefficacia di tale delibera che costituisce atto interno alla P.A. cosicché il Giudice deve effettuare disapplicazione di quest'ultimo, ad una elisione reciproca delle due contraddittorie determinazioni volitive perché non è consentito revocare un incarico che si deduce non essere stato dato.”; infatti non si comprende quali siano le due delibere che dovrebbero elidersi a vicenda.

6) Peraltro il quesito non specifica quale documentazione giustificatrice dei poteri dell'avvocato sia stata depositata in sede di costituzione, che sembra essere avvenuta, anche se per iniziativa unilaterale dell'avvocato in questione; infatti il quesito afferma che il primo avvocato avrebbe agito di sua iniziativa con ciò lasciando intendere (data anche la atecnicità dei termini utilizzati) che, o si sia costituito in un giudizio pendente per il Comune in questione, quale convenuto, o che lo abbia intentato per il Comune stesso, quale parte attrice.

7) Successivamente lo stesso Comune pone in essere un'altra delibera amministrativa (si suppone sempre di giunta) con la quale nomina un diverso avvocato.

8) La seconda delibera non viene comunicata al precedente avvocato, peraltro mai contattato dal Comune, da quanto si evince dal tenore della domanda.

9) Il quesito chiede di conoscere gli effetti che questa complessa situazione produrrà.

Orbene, se la comprensione del quesito è nei termini sopra formulati, bisogna innanzitutto separare gli effetti processuali dagli effetti sostanziali della vicenda.

A) Effetti processuali

L'organo giudicante, nella prima udienza, supponendo che si tratti di un ordinario giudizio di cognizione (ma tale obbligo, anche se con modalità differenti, sussiste in qualsiasi rito) avrebbe dovuto accertare (art. 183 c.p.c.) la regolare costituzione delle parti (in termine tecnico la regolare instaurazione del contraddittorio) eventualmente richiedendo il completamento o la regolarizzazione degli atti e documenti che avesse riconosciuto difettosi e qualora avesse riscontrato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o altro vizio tale da determinare nullità della procura del difensore, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la regolare costituzione della parte interessata (art. 182 c.p.c.).

Sul presupposto che l'incarico al primo legale non sia mai stato esternato al medesimo, si deve supporre che tale controllo non sia mai stato effettuato o che, se effettuato, non abbia rilevato tale vizio.

D'altro canto il controllo ex art. 182 c.p.c. può essere svolto in ogni stato e grado del processo (per opinione giurisprudenziale consolidata).

Al momento, poi, della costituzione, si suppone questa volta regolare, del secondo avvocato, il giudice rileverà la situazione venutasi a creare.

Qualora il Comune sia parte attrice, il giudizio sarà irrimediabilmente privo di effetto, alla stregua di una mancata costituzione nei termini di legge (art. 165 c.p.c.) a seguito della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (in ipotesi una citazione).

Qualora il Comune sia convenuto, la costituzione tramite il secondo avvocato, munito dei necessari poteri, sarà ammissibile, anche se tardiva, ma comporterà tutte le decadenza previste dal codice di rito (art. 171 c.p.c.), di conseguenza l'attività istruttoria sino ad allora svolta dal convenuto risentirà, nei suoi confronti, della irregolare iniziale costituzione del contraddittorio (salvo il caso in cui il giudicante ritenga di rimettere in termini il convenuto adducendo una scusabilità del vizio di costituzione).

B Effetti sostanziali

Quanto agli effetti sostanziali, se, come si evince dal quesito, mai il Comune ebbe a conferire alcun incarico al primo avvocato né, tantomeno, ebbe a ratificare in alcun modo il suo operato, nessun rapporto professionale si sarà instaurato con il medesimo.

Infatti sembra che nessuna comunicazione fosse stata effettuato dal Comune nei confronti dell'avvocato che potesse, al più, valere quale proposta contrattuale di conferimento di mandato professionale.

A tal proposito si sottolinea, poi, che mentre il mandato professionale può assumere anche forma verbale, la procura ad litem deve avere forma scritta, pertanto, al limite, il primo avvocato avrebbe potuto dolersi di un incarico professionale non eseguito ma non certamente avrebbe potuto, di sua iniziativa, costituirsi validamente in un giudizio senza idonea procura.

Pertanto si può ipotizzare solamente, se vi sia stata, una situazione nella quale il primo avvocato abbia potuto, in qualche modo, fare affidamento su di un futuro incarico che gli sarebbe stato conferito di lì a poco.

Di conseguenza, in ipotesi, si potrà configurare una mancanza di buona fede da parte del Comune tale da ingenerare una responsabilità precontrattuale.

D'altra parte, però, l'attività giudiziale svolta dal primo avvocato che, a questo punto era a conoscenza della carenza dei suoi poteri processuali, potrebbe portare alla causazione, del pari, di un danno nei confronti del Comune in questione (oltre ad una eventuale responsabilità disciplinare).

Pare, tuttavia, poco credibile che il Comune non abbia rilevato subito tale situazione a giudizio iniziato, tanto che sembra che nella narrazione del quesito manchino alcuni passaggi fondamentali per la comprensione del caso.

Preme precisare che le considerazioni svolte sul quesito di cui sopra si basano sulle informazioni ricavate dal quesito stesso che non è, come già accennato sopra, formulato in maniera compiuta e tale da rendere una rappresentazione esaustiva del caso concreto e degli atti processuali, in specie, che già si siano eventualmente svolti.

Una maggior precisione e correttezza della risposta necessiterà, pertanto, di maggiori ragguagli.

Si precisa, inoltre, che la risposta al quesito sopra riportato deve intendersi riferita al caso teorico esposto, senza riferimento alcuno al fatto concreto, non conosciuto e non conoscibile dallo scrivente.

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