Non impugnabilità dell’ordinanza emessa sull’istanza di sospensiva

Redazione scientifica
15 Settembre 2016

L'ordinanza collegiale emessa ai sensi dell'art. 351, comma 1, c.p.c. non è modificabile o revocabile dal giudice che l'ha pronunciata.

L'ordinanza collegiale emessa ai sensi dell'art. 351, comma 1, c.p.c. non è modificabile o revocabile dal giudice che l'ha pronunciata (art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c.): la ratio della previsione della non impugnabilità dell'ordinanza emessa sull'istanza di sospensiva risiede nello scopo di evitare che vi sia un susseguirsi di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado, ragion per cui, una volta delibata l'istanza dallo stesso giudice del merito alla prima udienza, il riesame della controversia è differito al momento dell'emissione della sentenza.

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