La diversa causa petendi nei giudizi pendenti contemporaneamente fra le stesse parti esclude la continenza delle cause
15 Settembre 2017
Il caso. La vicenda trae origine dalla domanda riconvenzionale formulata da una banca al Tribunale di Bologna, con cui chiedeva la condanna dei debitori al pagamento del credito per saldo di conto corrente. Successivamente, con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Ravenna, la stessa banca chiedeva la riscossione degli importi erogati a titolo di finanziamenti agli stessi debitori. Il Tribunale di Ravenna, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava la propria incompetenza per continenza, sul presupposto che l'importo richiesto dall'istituto bancario con domanda riconvenzionale fosse la sommatoria tra il saldo di conto corrente e i finanziamenti. Avverso il provvedimento del giudice ravennate, la banca proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. sostenendo l'insussistenza della continenza tra le cause perché i crediti fatti valere nei due giudizi riguardavano rapporti contrattuali totalmente diversi ed autonomi tra loro.
La relazione di continenza. Nel decidere, i Giudici ricordano come, «ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste sia nel caso in cui due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (cd. continenza in senso stretto), ma anche nel caso in cui vi sia una coincidenza parziale di cause petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione della causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell'una interferisce sull'altra (cd. continenza per specularità)» (Cass. n. 20596/2007 e n. 15532/2011).
Stessi soggetti, diversi giudizi, diversa causa petendi e diverso petitum. Nel caso di specie, osserva il Collegio, confrontando il ricorso per decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di condanna formulata nel giudizio ordinario, emerge con evidenza la diversità delle domande proposte dalla banca. Quest'ultima ha, infatti, ben precisato in entrambi i suoi atti, la netta distinzione nei due giudizi sia della causa petendi che del petitum sostanziale, indicando chiaramente la diversità tra i crediti da lei fatti valere nei due giudizi. Le due cause, dunque, trovano coincidenza sotto il profilo esclusivamente soggettivo.
Insussistenza della continenza. Accertata, dunque, l'autonomia dei rapporti contrattuali dedotti nei rispettivi giudizi, la Corte esclude l'esistenza di un rapporto di continenza tra le due cause e, accogliendo il ricorso della banca, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna. |