Patrocinio gratuito e opposizione alla liquidazione del compenso professionale: l'atto deve essere notificato all'avvocatura distrettuale

Redazione scientifica
15 Novembre 2016

La Cassazione, se rilevi che nel grado di merito la notifica della causa in opposizione alla determinazione del compenso professionale per gratuito patrocinio non sia stata effettuata presso l'avvocatura distrettuale e che l'amministrazione sia rimasta contumace, deve cassare il provvedimento e rinviare al tribunale affinchè provveda a far notificare il ricorso alla avvocatura distrettuale.

La vicenda giudiziaria. La Corte d'appello di Venezia rigettava l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso di un avvocato che aveva difeso la propria cliente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella causa di separazione dal marito.

La Procura generale proponeva quindi ricorso per cassazione.

L'avvocatura dello Stato rilevava che il Ministero della Giustizia non era stato evocato nel giudizio di opposizione svoltosi dinnanzi alla Corte d'appello. La Procura generale depositava memoria con cui rilevava, al contrario, l'evocazione del Ministero allegando le relative notifiche e avvisi di ricevimento.

L'errore. La Cassazione aderisce al rilievo dell'avvocatura, smentendo pertanto la tesi della Procura sulla regolarità della citazione del Ministero nel giudizio di opposizione: l'atto di opposizione venne notificato al Ministero e presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, mentre la notifica doveva essere effettuata presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, ex art. 11 r.d. 1611/1933.

La sanatoria... L'errore nella notificazione – ricorda la Cassazione - però può essere sanato (Corte cost. 97/1967); inoltre, «la legge 260/1958 (ndr erroneamente citata in sentenza con legge n. 258/1960)»» - come stabilito da Cass., Sez. Un., n. 8516/2012 - «consente di correggere le irregolarità nella costituzione del contraddittorio con l'amministrazione statale».

…mancata. Se però, come nel caso di specie, l'amministrazione non si sia costituita in giudizio sanando il vizio, «la Cassazione, ove rilevi che, nel grado di merito, la notifica della causa in opposizione alla determinazione del compenso per gratuito patrocinio non sia stata effettuata presso l'avvocatura distrettuale e che l'amministrazione sia rimasta contumace, deve cassare il provvedimento e rinviare al tribunale affinchè provveda a far notificare il ricorso alla avvocatura distrettuale».

Sulla base di tali argomenti la Suprema Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Venezia.

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