CAD: pubblicato in G.U. il decreto di modifica
16 Settembre 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche e integrazioni al CAD ai sensi dell'art. 1 l. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni del Codice si applicheranno alle p.a. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e alle società a controllo pubblico come definite nel decreto adottato in attuazione dell'art. 18 l. n. 124/2015, escluse quelle quotate. Ecco alcune delle novità più importanti.
Domicilio digitale: indirizzo PEC che prova la ricezione delle comunicazioni. La nuova lett. n-ter dell'art. 1 introduce una nuova definizione del domicilio digitale indicato come «l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» di cui al Regolamento Eidas che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute in ambito europeo. Il decreto interviene anche sulla definizione di documento informatico specificando che non è più solo rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ma il documento elettronico che li contiene.
Cittadini e imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità e di un domicilio digitali. Vengono introdotti nuovi commi (1-quater, 1-quinquies, 1-sexies) all'art. 3 in tema di diritto all'uso delle tecnologie. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dalle pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale tramite la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete e tutti gli iscritti all'ANPR hanno il diritto ad essere identificati dalle p.a. tramite l'identità digitale e a inviare e ricevere documenti e comunicazioni tramite domicilio digitale.
Se gli iscritti all'ANPR non hanno indicato il domicilio digitale, gliene verrà assegnato uno. L'art. 3-bis, rubricato «Domicilio digitale delle persone fisiche» riconosce la facoltà di ogni cittadino di indicare al comune di residenza il proprio domicilio digitale. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarlo, ne viene messo a disposizione uno con modalità stabilite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la p.a., sentito il Garante per la privacy. Con il medesimo decreto vengono individuate anche le modalità con le quali, «per superare il divario digitale», i documenti possono essere consegnati ai cittadini.
PEC è l'unico strumento di notifica. Al comma 2 dell'art. 6-bis si prevede che gli indirizzi PEC inseriti nell'INI – PEC costituiscono mezzo esclusivo di notificazione e comunicazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2 C.A.D.
Definiti obiettivi e funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il nuovo art. 14-bis disciplina l'Agenzia per l'Italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo di tecnologie digitali nell'organizzazione della p.a. e nel rapporto fra la stessa con cittadini e imprese, in base ai criteri di efficienza, economicità ed efficacia nonché dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. Tra le funzioni svolte dall'Agenzia vi sono, ad esempio, emanazione di regole, standard e guide tecniche nonché vigilanza e controllo sul rispetto delle norme del CAD oltre alla programmazione e al coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione mediante redazione e verifica del Piano triennale per l'informatica.
Atti pubblici e firma elettronica qualificata o digitale. Viene inserito, inoltre, il comma 2-ter all'art. 21. Fatta salva la disciplina del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico deve essere sottoscritto da pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Anche le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
Nuovi requisiti per la conservazione dei documenti informatici. Modificato anche il comma 1 dell'art. 44 che disciplina i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. In particolare, oltre a quanto già previsto, deve essere assicurata, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e dei documenti presenti, la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita e la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati.
Nuova disciplina del sistema SPID. All'art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle p.a.) vengono inseriti alcuni nuovi commi in base ai quali un atto giuridico può essere creato da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente requisiti fissati nelle regole tecniche adottati ex art. 71 CAD tramite processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. Le p.a. consentono tramite SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. Tale accesso può avvenire anche con carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
Ancora 4 mesi prima dell'aggiornamento delle Regole tecniche. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la p.a. da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 179/2016 verranno aggiornate anche le Regole tecniche previste dall'art. 71 CAD che resteranno efficaci fino a tale data.
(Fonte: www.ilprocessotelematico.it)
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