Rischi per chi partecipa alla mediazione senza corrispondere le spese di avvio del procedimento

Vito Amendolagine
18 Ottobre 2016

Ex art. 16, comma 1, D.M. Giustizia, 18 ottobre 2010, n.180 l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, che rimangono quindi distinte dalle prime.

Cosa rischia la parte che partecipa alla mediazione senza corrispondere le spese di avvio del procedimento?

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.M. Giustizia, 18 ottobre 2010, n.180 l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione che rimangono quindi distinte dalle prime.

L'art. 16, comma 2, D.M. Giustizia, n.180/2010 prevede che a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo predeterminato (ex art. 7 D.M. Giustizia, 4 agosto 2014, n. 139 che su tale punto ha novellato il D.M. Giustizia, n.180/2010), versato singolarmente dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione allo stesso procedimento (In tal senso cfr. Trib. Modena, 9 marzo 2012, in Guida al dir., 2012, -, Dossier 7, 61).

Ancora oggi non sono previste conseguenze per l'ipotesi di mancato versamento dell'indennità di avvio del procedimento dalla parte rimasta inadempiente dopo che quest'ultima ha aderito alla mediazione.

Nel silenzio normativo, è il regolamento di cui è dotato ciascun organismo di mediazione a dettare le regole anche su tale questione, anche per quanto concerne la specifica modalità di versamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione.

Infatti l'art. 16 D.M. Giustizia, n.180/2010 al comma 9 precisa che le spese di mediazione sono corrisposte anteriormente rispetto all'inizio del primo incontro di mediazione, in misura non inferiore alla metà.

Tuttavia il regolamento di procedura del singolo organismo adito dalla parte istante può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d.lg. n. 28/2010.

Ove neppure il regolamento disponga nulla al riguardo, nei casi di mediazione obbligatoria sarà onere dell'organismo di mediazione adito agire nei confronti della parte inadempiente per il recupero del credito costituito dalle spese di avvio del procedimento.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, dello stesso d.lg. 04 marzo 2010 n. 28, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (modifica apportata dall'art. 5 del D.M. Giustizia, 6 luglio 2011, n.145).

La precisazione apportata al D.M. Giustizia, n.180/2010 dal successivo D.M. Giustizia, n.145/2011 autorizza quindi a ritenere che nelle ipotesi in cui la mediazione è invece facoltativa ovvero ordinata dal giudice al di fuori delle ipotesi enunciate dall'art. 5, comma 1 (attualmente 1-bis introdotto dall'art. 84, comma 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dall'art. 1-bis, comma 2, d.lg. 6 agosto 2015, n. 130, a seguito dell'intervento della C. cost., 6 dicembre 2012, n. 272 ) d.lg. n.28/2010 il detto obbligo non possa ritenersi sussistente a carico dell'organismo e del mediatore.

L'art. 16, D.M. Giustizia, n.180/2010 al comma 11 precisa infine che le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento di mediazione, nulla affermando in punto di solidarietà, per le spese di avvio del procedimento, in tale modo confermando ulteriormente che, pur essendo parte dell'indennità enunciata al comma 1 della stessa norma anzidetta, sono comunque distinte rispetto alle spese di mediazione.

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