Termine per il deposito dei documenti nel procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada “semplificato”

19 Ottobre 2016

Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito della documentazione connessa all'atto impugnato, in difetto di una previsione normativa in tal senso, non è perentorio.
Massima

In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito della documentazione connessa all'atto impugnato, in difetto di una previsione normativa in tal senso, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c. che trova invece generale applicazione, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, per i documenti dei quali l'Amministrazione intende avvalersi.

Il caso

Un giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento emanato per violazioni del codice della strada era definito nei due gradi di merito con il rigetto delle deduzioni del presunto contravventore.

La parte soccombente denunciava, mediante il primo motivo di ricorso per cassazione, la violazione degli artt. 416 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché la documentazione prodotta dall'Amministrazione non era stata considerata tardiva e, quindi, tamquam non esset, sebbene depositata oltre il termine di decadenza previsto dalle predette norme.

La questione

La questione affrontata dalla sentenza in esame è la seguente: nel nuovo procedimento di opposizione contro il verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 in tema di semplificazione dei riti, come si concilia il richiamo generale alle norme sul processo del lavoro con la previsione da parte del comma 7 del predetto articolo di un termine analogo a quello dell'art. 416 c.p.c. per il deposito dei documenti connessi all'atto impugnato da parte dell'Amministrazione? In sostanza, l'interrogativo è se le due norme contengano una “duplicazione” o se debba attribuirsi, ed in quale misura, un significato autonomamente precettivo al disposto della legge speciale.

Le soluzioni giuridiche

Mediante la pronuncia in commento la S.C. afferma, in primo luogo, che le preclusioni poste, rispettivamente, dall'art. 416 c.p.c. e dal comma 7 dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in ordine al deposito della documentazione nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, riguardano atti differenti ed hanno un regime distinto.

In particolare, la Corte di Cassazione trae le mosse dal comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. in tema di semplificazione dei riti civili che richiama, quanto alla generale disciplina dell'opposizione in esame, le norme sul processo del lavoro: di qui, la deduzione dell'applicabilità dell'art. 416 c.p.c.

Come noto, tale norma, nel prevedere che nel rito del lavoro il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza precisa, al comma 3, che nella memoria di costituzione, il convenuto “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.

Peraltro, il comma 7 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce, poi, che mediante il decreto di fissazione dell'udienza il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

La Corte di legittimità ritiene che non si tratti di una sovrapposizione tra le due disposizioni richiamate, osservando, invero, che l'art. 7, comma 7, del d.lgs. sulla semplificazione dei riti civili disciplina esclusivamente, come già l'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il deposito da parte dell'Amministrazione dei documenti connessi all'atto impugnato.

Diversamente, occorrerà fare riferimento all'art. 416 c.p.c. quanto ai termini per il deposito dei documenti diversi dai predetti che, in ipotesi, la P.A. intenda depositare.

La differenza concreta, sotto il profilo del termine per il deposito, si rinviene nella precisa scelta interpretativa della S.C. nel senso che, se è senz'altro perentorio il termine posto dall'art. 416 c.p.c. per il deposito dei documenti da parte del resistente nei procedimenti regolati dal rito del lavoro, invece, l'analogo termine di dieci giorni prima l'udienza di comparizione concesso ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 è soltanto ordinatorio.

Questo “cruciale” passaggio della decisione è argomentato dalla Corte di Cassazione evidenziando sia che la norma non definisce perentorio il termine in questione, sia che questo orientamento era consolidato nella giurisprudenza pregressa all'intervento del d.lgs. n. 150 del 2011 con riguardo al deposito da parte dell'Amministrazione della documentazione connessa all'atto impugnato.

Invero, anche di recente è stato riaffermato il principio in virtù del quale il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'art. 23, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689, non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova (cfr. Cass. civ., ord., 24 marzo 2015, n. 5828).

Per converso, costituisce jus receptum l'assunto secondo cui nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli (salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento di ammissione: v., tra le più recenti, Cass. civ., 18 maggio 2015, n. 10102).

Osservazioni

La soluzione della Corte è coerente con la scelta, compiuta dal legislatore con il d.lgs. n. 150 del 2011, in tema di semplificazione dei riti civili, di ricondurre ciascun procedimento, prima autonomamente regolato, ad uno dei tre modelli generali previsti (ossia, procedimento sommario di cognizione, rito del lavoro, rito ordinario di cognizione), peraltro lasciando ferme alcune peculiarità processuali proprie del procedimento apparentemente “semplificato”.

Riteniamo tuttavia che proprio la “commistione” tra il rito originario ed il modello generale abbia, di fatto, condotto, piuttosto che ad un'auspicabile semplificazione, alla creazione di ventotto nuovi riti, ciascuno con le proprie problematiche processuali.

Quanto alla questione della natura ordinatoria del termine di cui al comma 7 dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, occorre peraltro tener presente che, come da orientamento ormai consolidato della stessa S.C., anche i termini ordinatori “spirano” se non ne è richiesta la proroga prima della scadenza.

Guida all'approfondimento

GIORDANO, La semplificazione del procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, in Giustizia Civile, 2013, n. 5-6, 281;

GIORDANO, Commento all'art. 7, in Le riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo a cura di MARTINO e PANZAROLA, Torino 2013;

SALETTI, La semplificazione dei riti, in Riv. dir. proc., 2012, 727 ss.;

SANTANGELI, Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Milano 2012;

SCALA, Commento all'art. 7, in Codice di procedura civile commentato. La « ;semplificazione ;» dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011 a cura di CONSOLO, Milano 2012, 106;

SASSANI – TISCINI (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Roma 2011.

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